Il medico di Medicina Generale è il protagonista del processo prescrittivo, conseguenza di un presupposto indiscutibile: la diagnosi. Quindi nel prescrivere un
farmaco egli assume la presa in carico della responsabilità.
L'avvento dei farmaci equivalenti e la maggior parte dei farmaci diventati a "brevetto scaduto", ha determinato di fatto però la sistematica possibilità, legata alla normativa vigente, della
sostituibilità da parte
dei farmacisti, dei farmaci prescritti dai MMG ivi inclusi i farmaci a brevetto scaduto (originatori) o degli stessi farmaci equivalenti sostituiti da analoghi.
E' necessario sottolineare che in ogni caso il MMG è il responsabile del farmaco prescritto e somministrato dal farmacista (anche in caso di sostituibilità da parte di quest'ultimo), ed è altrettanto importante
ricordare che farmaci tra loro equivalenti possono presentare una diversa biodisponibilità e bioequivalenza, una diversa composizione negli eccipienti ed una diversa efficacia.
Infine è opportuna rammentare, che le
indicazioni ministeriali registrate di farmaci equivalenti e/o farmaci originatori, presentano in molti casi indicazioni, che comportano in caso di sostituzione la prescrizione "off label" (ovvero fuori indicazione) di cui
è il MMG responsabile.
Ciò vuol dire che quando il MMG prescrive un farmaco non vincolando la sua prescrizione, inconsapevolmente trasferisce al dispensatore (farmacista), l'assenza di eventuali rischi legati alla prescrizione.
Di fatto la normativa che prevede la sostituzione da parte del farmacista, evidenzia che tale possibilità è perseguibile solo in caso che il MMG non appone la dicitura di "non sostituibilità".
Negli ultimi anni, si contano numerosi episodi che hanno coinvolto i MMG nelle aule giudiziarie, quali responsabili di "danni" legati alla assunzione di farmaci sostituiti dai farmacisti.
Gli episodi suindicati hanno accresciuto la consapevolezza nella nostra organizzazione professionale, di proporre "modelli comportamentali" nella prescrizione farmaceutica al fine di ridurre il rischio professionale
ed al tempo stesso il recupero del governo della prescrizione, che rappresenta la maggiore garanzia per i cittadini malati.
Si ritiene, inoltre, opportuna la modifica delle impostazioni di ogni software utilizzato dai MMG, al fine di rendere presente in ogni prescrizione la dicitura di non sostituibilità.
Laddove invece il MMG ritiene non applicarla può ometterla nella ricetta.
Pertanto tale dicitura, come previsto dalla normativa vigente, diventa una regola non la sua eccezione.
Tale dicitura applicata nella totalità delle ricette, diventa garanzia di una prescrizione autentica e non vincolata ad alcun interesse, ma solo a consolidare il paradigma fiduciario della prescrizione tra il
MMG ed il suo assistito.
dott. Luigi SPARANO Segretario Provinciale FIMMG Napoli |