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Il Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, che prevede
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", all'Art. 71 del Capo II,
dal titolo "Contenimento della spesa per il pubblico
impiego" prevede una "stretta" sulle assenze per malattia per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Per quest'ultimi, infatti, nei primi 10 giorni di assenza è
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento di carattere fisso
o continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. Se invece l’assenza per malattia di protrae oltre i 10 giorni
e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza si giustifica solo con
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. La grossa novità di rilievo è l'ampliamento
dell'orario dei controllo: le fasce di reperibilità vanno dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00, comprendenti i giorni festivi e non
lavorativi.
La disposizione introduce alcune modifiche in materia di disciplina dei permessi retribuiti: in particolare,
viene stabilito che i permessi per particolari motivi familiari o personali introdotti dalla contrattazione
collettiva, nonché quelli previsti dalla normativa a tutela delle persone portatrici di handicap grave, attualmente
fruiti alternativamente in giorni o in ore, possano essere fruiti soltanto a ore, fermi restando i tetti massimi
già previsti dalle normative di settore.
L'intero articolo 71, pubblicato sulla GU n. 147 del 25-6-2008 -
Suppl. Ordinario n.152, prevede i seguenti punti:
1. Per i periodi di assenza
per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei
primi dieci giorni di assenza è
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni
indennità o emolumento,
comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio.
Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti
collettivi o dalle specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro
o a causa di servizio, oppure
a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a
patologie gravi che richiedano
terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma
costituiscono economie di
bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi
dalle amministrazioni statali al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della
malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, è dalle ore
8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i
non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi
restando i limiti massimi delle
assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i
termini e le modalità di
fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione
esclusivamente ad ore delle tipologie di
permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti
collettivi o gli accordi sindacali prevedano
una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera
giornata lavorativa, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna
tipologia, viene computata con
riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella
giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate
alla presenza in servizio ai
fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
integrativa. Fanno eccezione le assenze
per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per
congedo di paternità, le
assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a
testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma
1, della legge 8 marzo 2000
n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui
all'articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai
contratti o accordi collettivi.
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