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Nella G.U. n. 98 del 28 aprile 2007 è stato pubblicato il D.M. 18 aprile 2007 concernente
"Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative
composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
Gli aspetti rilevanti di tale provvedimento amministrativo, tradotto in termini pratici per l'espletamento dell'attività quotidiana di medico di MG,
sono praticamente due:
La sostituzione della nota alla tabella II, sezione A che disponeva:
“I medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati
per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)” con la
nuova nota: “I medicinali contrassegnati con ** costituiscono l’allegato III-bis del testo unico”, elimina i precedenti dubbi interpretativi:
adesso è chiaro che gli analgesici oppiacei possono essere prescritti per il trattamento del dolore severo indipendentemente dalla
sua natura (dolore conseguente a tumori, a traumi, a fratture, ad interventi chirurgici, a coliche, ecc.).
La soppressione della nota alla tabella II, sez. D, che disponeva:
"Per i medicinali contrassegnati con **
prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa (allegato III-bis): ricetta a ricalco”, rende possibile la prescrizione dei medicinali contenenti
analgesici oppiacei in associazione con altri principi attivi non stupefacenti (es: composizioni medicinali a base di codeina
e paracetamolo) con la ricetta da rinnovarsi volta per volta o con la normale ricetta del SSN, anche quando impiegati nel
trattamento del dolore conseguente a tumori.
Pertanto, volendo semplificare in termini prescrittivi la disposizione ministeriale,
tutti i farmaci di associazione
contenenti codeina fosfato (30 mgr) e paracetamolo (500 mgr) a compresse, sono prescrivibili
con il normale ricettario del SSN, in classe A e senza nota e con i tempi che corrono, agli addetti ai lavori ed agli assistiti
tutti, non può che far piacere la notizia che un valido strumento nella
lotta contro il dolore sia tranquillamente disponibile e prescrivibile. |