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Attenzione ai certificati medici di "buona salute" per attività sportiva NON agonistica

Opportuno dettagliare l'attestazione di "buona salute" nel redigere un certificato per l'attività sportiva NON agonistica.
Questo è quanto scaturisce dalla sentenza n. 3353/2010, depositata il 12 febbraio scorso dalla Corte di Cassazione: un medico condannato a risarcire i danni subiti dal paziente nel corso di attività sportiva Non agonistica.

Ecco i fatti:

Un minore, nel corso di un allenamento a scuola, veniva colto da malore e a causa di un arresto circolatorio riportava una grave cerebropatia con lesioni motorie. Precedentemente, il medico aveva rilasciato un certificato di buona salute per sport non agonistico senza alcuna limitazione, pur in possesso del referto del cardiologo nel quale veniva diagnosticata una cardiopatia ipertrofica non ostruttiva.
Il certificato era stato emesso sotto pressione dei genitori che insistevano, come dimostrato in causa, in quanto il figlio voleva giocare a calcio. Gli stessi con quel certificato, nonostante conoscessero la patologia, iscrissero il figlio a un torneo di calcetto.

La sentenza :

La Suprema Corte ha confermato la decisione n. 516/2005 emessa dalla Corte d’appello di Torino, che aveva condannato il medico al risarcimento del danno biologico e in ragione della violazione dell’obbligo minimo di diligenza previsto dall’art. 1176 del Codice civile che impone al debitore di adottare tutte le cautele tipiche del buon padre di famiglia.
La sentenza si uniforma al prevalente orientamento secondo il quale l’atto medico, anche solo in funzione diagnostica, comporta l’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue l’obbligo di informare il paziente di ogni rischio collegato alla corretta diagnosi.
Ritiene la Corte che il medico dovesse valutare e correttamente informare il paziente dei rischi che avrebbe corso praticando attività sportiva. Il medico, infatti, non poteva non tenere conto del fatto che il certificato poteva essere utilizzato in un numero indeterminato di attività, in ipotesi controindicate.
Il medico, afferma la Corte, «doveva adottare un dovere superiore di protezione e rifiutare il certificato medico e/o prescrivere ulteriori accertamenti al fine di delimitare i limiti della pratica sportiva e gli sports praticabili».
Il comportamento del sanitario non è stato conforme all’art. 1173, in quanto non compatibile con la specifica diligenza richiesta dalla professione, e quindi, non è stato possibile escludere nel caso concreto un suo grado di colpa, con prevalente responsabilità, peraltro attenuta più che dalla povertà intellettiva dei genitori, dal fatto che gli stessi fossero consapevoli della patologia del figlio ma nonostante ciò lo abbiano iscritto al torneo di calcio. Il medico, però, avrebbe evitato il danno se nell’emettere il certificato, oltre a escludere gli sport agonistici, avesse anche indicato quali pratiche sportive con limitato impegno cardiocircolatorio erano effettivamente alla portata del ragazzo.
Il fatto che il paziente abbia avuto le complicanze nella semplice fase del riscaldamento significava che l’attività calcistica non fosse praticabile ad alcun livello a causa della cardiopatia ipertrofica accertata e diagnosticata. Di conseguenza, il medico non avrebbe dovuto rilasciare un certificato potenzialmente utilizzabile in ogni pratica sportiva, ma doveva indicare puntualmente le discipline sportive praticabili e/o assolutamente da escludere e mettendo in grado gli organizzatori di rifiutare l’iscrizione del ragazzo al torneo.

Avv. Paola Ferrari
Il Sole24ore Sanità

 
 
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