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Il Ministro per la Funzione Pubblica e l'Innovazione, Renato BRUNETTA, ha firmato una circolare
(Circolare n. 7/2008) inviata a tutte le Amministrazioni Pubbliche, per fornire indicazioni chiarificatrici sull'applicazione
della nuova disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti contenuta nell’art. 71 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008.
In pratica il provvedimento legislativo, che contiene una nuova disciplina in materia di assenze per malattia, è riassumibile nei seguenti punti:
- Comma 1: che stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia;
- Comma 2: che definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell’assenza;
- Comma 3: per i controlli che le amministrazioni debbono disporre. Rimandando alla lettura dell'intera circolare scaricabile cliccando quì
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ci piace sottolineare alcuni aspetti, che interessano prevalentemente la Categoria medica:
Viene definitivamento chiarito nel comma 2 che, nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento
di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
nella quale va intesa anche il medico di Medicina Generale.
Pertanto la norma sicuramente esclude che la certificazione a giustificazione dell’assenza possa essere rilasciata da un
medico libero professionista non convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale, quindi le amministrazioni non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente
produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.
Inoltre è esplicitato che le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell'assenza per malattia sia indicata
la diagnosi, essendo sufficiente l'enunciazione della prognosi (si veda in proposito anche la Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007,
relativa a “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”,
pubblicata nel Supplemento ordinario della G.U. del 13 luglio 2007, n. 161).
Infine, a chiarimento del comma 3, la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del
servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.
Download della circolare Brunetta

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