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L'obbligo del contributo ONAOSI
(Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari
italiani)
stabilito dall'art. 2, comma E, della legge 7 luglio 1901 n.
306, è stato esteso con la finanziaria 2003, ovvero
dall'art. 52, comma 23, della legge 27/12/02 n. 289, a
partire dal 1 agosto 2003 a tutti i sanitari iscritti agli
ordini professionali italiani. Pertanto tutti gli
iscritti ad un ordine professionale italiano, sia quello dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri, Farmacisti e Medici
Veterinari, indipendentemente dal tipo di attività
lavorativa svolta devono il loro contributo entro il 31
ottobre 2006.
E' un contributo deducibile dal reddito che a partire dal 2005 è determinabile in base all'età anagrafica, al reddito ed a particolari situazioni soggettive riportate nella tabella in basso.
E' un contributo obbligatorio anche per quei professionisti
che non esercitano alcuna attività lavorativa ma che sono
iscritti ad un ordine professionale. Per le quote determinate in base al reddito si fa riferimento al reddito complessivo individuale posseduto per l'anno 2005, al lordo degli oneri deducibili e delle ulteriori deduzioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui redditi.
Va pagato un solo bollettino e deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica
allegata agli avvisi di pagamento, oppure può essere scaricata la stessa dal sito ufficiale Onaosi, raggiungibile da quì >>
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QUOTE
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CASISTICHE
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ESENZIONE TOTALE (senza perdita del relativo status)
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(A) Sanitari che hanno compiuto entro il
31/12/05 67 anni di età (nati entro il 31/12/1938) e hanno maturato 30 anni di contribuzione
ONAOSI.
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€ 12,00 ANNUI (o in alternativa un contributo una tantum di € 60,00)
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(B) Sanitari che hanno compiuto entro il 31/12/05 67 anni di età (nati entro il 31/12/1938) e
che non hanno maturato 30 anni di contribuzione ONAOSI.
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€ 12,00 ANNUI
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(C) Sanitari iscritti nel corso del 2006 o che al 31/12/05 sono iscritti al relativo Ordine professionale da meno di 5 anni (Rif. prima iscrizione assoluta).
(D) Sanitari che al 31/12/05 frequentano per la prima volta una scuola di specializzazione in discipline sanitarie.
(E) Sanitari che possiedono un reddito complessivo individuale per il 2005 inferiore a € 14.000,00.
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€ 36,00 ANNUI
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(F) Sanitari che hanno fino a 33 anni di età (nati dopo il 31/12/1972) e un reddito complessivo individuale per il 2005 superiore a € 14.000,00 e inferiore a € 28.000,00.
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€ 72,00 ANNUI
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(G) Sanitari che hanno un’età compresa tra 33 anni (nati entro il 31/12/1972) e 67 anni (nati dopo il 31/12/1938) e un reddito complessivo individuale per il 2005 superiore a € 14.000,00 ed inferiore a € 28.000,00.
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€ 120,00 ANNUI
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(H) Sanitari che non rientrano nelle casistiche precedenti e che per il 2005 possiedono un reddito complessivo individuale superiore a € 28.000,00.
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