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Ministero della Salute, 21 gennaio 2008
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di
assistenza e dei principi etici di sistema
Prot. DGPROG/280/P21
Pervengono a questa Amministrazione richieste di chiarimenti in ordine agli
adempimenti necessari ai fini della deduzione e della detrazione della spesa
sanitaria relativa all'acquisto di medicinali, operabili, rispettivamente, ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) e dell'articolo 15, comma 1,
lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917
del 1986 - modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 28 della legge
finanziaria 2007 - e, nello specifico, in ordine alla necessità di
esibizione della tessera sanitaria al momento dell'acquisto del medicinale.
Al riguardo, questa Direzione generale, d'intesa con la Direzione generale dei
farmaci e dei dispositivi medici, fa presente quanto segue.
Il citato articolo 1, comma 28, ha previsto che, ai fini della deduzione e
della detrazione, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali "deve
essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione
del codice fiscale del destinatario".
Ai fini che in questa sede interessano, occorre richiamare quanto previsto
dallo stesso legislatore all'articolo 1, comma 29 della medesima legge
finanziaria 2007. Nel dettare, infatti, il regime applicabile, in via
transitoria, sino al 31 dicembre 2007, la citata disposizione normativa
prendeva espressamente in esame l'ipotesi che l'acquirente non fosse il
destinatario del farmaco, non ne conoscesse il codice fiscale o non avesse con
sé la tessera sanitaria.
L'alternatività posta in questa ultima norma consente di affermare
che l'esibizione della tessera sanitaria al momento dell'acquisto del
medicinale non e' da ritenere, in via esclusiva, l'unica modalità prevista
anche ai fini della corretta applicazione del precedente comma 28.
Pertanto, qualora l'assistito non sia in grado di esibire la tessera
sanitaria, il farmacista e' comunque tenuto a rilasciare uno scontrino
contenente il codice fiscale dell'assistito, quando questo sia comunicato
dal cliente con altra modalità (compresa la dichiarazione verbale).
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Filippo Palumbo)
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