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Istruzioni per l'uso delle delibere 1882, 1883, e 1912 riguardanti le misure per il contenimento della spesa farmaceutica

  • Delibera 1882: prescrizione dei farmaci equivalenti e a brevetto scaduto

  • Delibera 1883: appropriatezza diagnostica e terapeutica nel trattamento delle dislipidemie e dei farmaci equivalenti nella classe C10AA degli inibitori dell’HGM-CoA Reduttasi

  • Delibera 1912: prescrizione dei farmaci innovativi per il trattamento del diabete mellito di tipo 2

  • Delibera 1882 

    Riguardo al 1 punto viene deliberata nella prescrizione dei farmaci equivalenti o a brevetto scaduto
    • la predilezione, non l’obbligo, alla prescrizione con farmaci equivalenti che abbiano i principi attivi con brevetto scaduto, per i pazienti mai trattati fino ad ora (“naive”), utilizzando le specialità medicinali solo in casi di documentata intolleranza o possibili interazioni farmaceutiche;
    • le categorie dei suddetti farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto sono:
    - ATC4 N06AB antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina che devono essere rappresentati in termini di prescrizioni farmaceutiche 40% per il 2008 e 60% nel 2009;
    - ATC4 N06AX altri antidepressivi che devono essere rappresentati in termini di prescrizioni farmaceutiche almeno il 10% per il 2008 e il 15% nel 2009;
    - ATC4 G04CA antagonisti dei recettori alfa adrenergici che devono essere rappresentati in termini di prescrizioni farmaceutiche almeno il 50% per il 2008 ed il 60% nel 2009;
    - ATC4 C09AA Ace-inibitori non associati che devono essere rappresentati in termini di prescrizioni farmaceutiche almeno il 30% per il 2008 ed il 40% nel 2009;
    Inoltre
    • Viene inoltre definitivamente abbandonato nella prescrizione farmaceutica da parte dei MMG l’obbligo della prescrizione per principio attivo e dell’inserimento nella ricetta del codice ICD9-CM relativo alla patologia per la quale si è fatta la prescrizione;
    • Viene ribadita la delibera DGRC 1018 del marzo 2001 e nello specifico:
    - che i medici prescrittori specialisti ambulatoriali interni e convenzionati esterni, medici ospedalieri ed universitari appongono in calce alla prescrizione, oltre alla sottoscrizione , il proprio codice identificativo, costituito per le prime due lettere, dalla sigla della provincia di iscrizione all’Ordine dei Medici e per i successivi sei caratteri dal numero di iscrizione all’Ordine dei Medici;
    - i MMG ed i PLS biffano la lettera “S” di suggerita sulla ricetta del SSR e devono inserire nel campo a disposizione delle Regioni, il codice identificativo del medico induttore, le ricette pur riportando la biffatura “S” che non riportano il codice del Medico induttore non saranno rimborsate dal SSR;

    Delibera 1883 

    Si ribadisce nella delibera 1883 che la prescrizione farmaceutica nel trattamento delle dislipidemie e dei farmaci equivalenti nella classe C10AA degli inibitori dell’HGM-CoA Redattasi (Statine) è regolata dalla nota 13 AIFA.
    Si invitano i MMG prima dell’uso dei farmaci di promuovere i corretti stili di vita,
    Si sottolinea che i pazienti che hanno diritto all’uso delle statine in regime di rimborsabilità sono per la maggior parte, ad alto rischio o a rischio molto elevato, per tali soggetti il target di C-LDL indicati dalle linee guida stilate dalle società scientifiche internazionali sono rispettivamente <100 mg/dl e <70 mg/dl;
    Le statine vengono divise in due categorie in rapporto alla loro differente efficacia:
    1) quelle che determinano una riduzione delle C-LDL fino al 40% (Simvastatina 20-40 mg, Pravastatina 20-40 mg, Lovastatina 20mg, Fluvastatina 80 mg, Atorvastatina 10 mg, Rosuvastatina 5mg)
    2) quelle che determinano una riduzione delle C-LDL maggiore del 40% (Rosuvastatina 10-20 e 40 mg, Atorvastatina 20 – 40 e 80 mg)
    Modalità prescrittive
    Se il MMG si trova di fronte ad un paziente con LDL Colesterolo non particolarmente elevato, il target previsto dalle linee guida può essere raggiunto con qualsiasi statina.
    Se è necessaria una riduzione > del 40% è preferibile iniziare il trattamento con una statina ad efficacia più rapida (es. Rosuvastatina 10-20 e 40 mg, Atorvastatina 20 – 40 e 80 mg).
    In sostanza non si consiglia l’aumento del dosaggio di una statina inefficace ma si invita alla prescrizione di una statina con maggiore efficacia.
    Quando l’obiettivo del trattamento è la riduzione delle LDL in misura non superiore al 37%, devono essere prescritti farmaci inibitori dell’HGM-CoA Redattasi equivalenti o non coperti da brevetto.
    I pazienti già in terapia cronica con le statine, continuano ad avere la rimborsabilità della terapia in corso con l’obiettivo di 100mg/dl di LDL Colesterolo
    Procedure di prescrizione
    Il Medico Specialista redige il piano terapeutico di cui all’Allegato 1 della DGRC del 03/08/2007 N° 1476 ai fini della condivisione della scelta terapeutica da parte del MMG.
    Tali piani terapeutici non prevedono termini di scadenza.
    IL MMG annota nella propria scheda sanitaria individuale (software, archivio cartaceo) il valore della C-LDL. Non viene fatta menzione di alcuna consegna di schede di monitoraggio alla ASL, ma tali dati vanno conservati dal MMG.

    Delibera 1912 

    Per la prescrizione dei farmaci innovativi per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 va sottolineato che per quanto attiene le prescrizioni da parte dei MMG dei glitazoni ed associazioni, i MMG adotteranno la scheda regionale di cui all’ allegato 1 della delibera.
    Per le prescrizioni dei farmaci innovativi:
    Sitagliptin (Januvia, Xelevia, Tesavel)
    Exenatide (Byetta)
    Vildagliptin (Galvus)
    la Scheda andrà redatta dai centri prescrittori accreditati (poliambulatori di diabetologia, di medicina interna, endocrinologia, geriatria delle AA OO, AAUU, AA SS LL) come anche per la prescrizione dell’insulina LANTUS GLARGINE ed analoghi.

     
     

     

     
     
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