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Si ricorda a tutti i medici e agli odontoiatri con dipendenti, che il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto la predisposizione del
documento di valutazione dei rischi, termine prorogato al 16
maggio 2009 dal D. L. 207 del 2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del
31-12-08. Tale termine è previsto per l’effettuazione della valutazione dei rischi con riferimento però solo ai nuovi adempimenti
previsti dall’art. 28 co. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL in via telematica tramite il sito internet dell'
INAIL
, il/i nominativo/i dei
rappresentanti per la sicurezza, con cadenza annuale per ogni singolo studio. Per il 2009 (con situazione in essere al
31 dicembre 2008), il termine è fissato al 16 maggio 2009. (Circolare INAIL del 12/03/2009 n. 11).
Entro tale data gli interessati dovranno adottare tutte le opportune determinazioni al fine di rispettare tale adempimento legislativo.
Si sottolinea che l'effettuazione della valutazione dei rischi risulta essere un obbligo non delegabile del datore di lavoro a cui
peraltro il legislatore fa corrispondere un apparato sanzionatorio molto pesante (art. 55).
Difatti, per il datore di lavoro, omettere la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi o adottarlo in assenza
degli elementi prescritti dal decreto, vi è la sanzione dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 5000 a 15000 euro.
E' fondamentale inoltre che il documento di valutazione dei rischi abbia una data certa (si consiglia l'autoprestazione presso gli uffici
postali prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 261/99 con relativa opposizione di timbro direttamente sul documento avente corpo unico) e va
conservato presso lo studio.
Riepilogando, quindi, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08, i professionisti che hanno alle loro dipendenze del personale in numero inferiore
a 10 unità sono tenuti a redigere un documento di autocertificazione, di cui si propone il fac-simile
già predisposto dalla FNOMCeO ,
che attesti l'avvenuta predisposizione della valutazione dei rischi. Si sottolinea però che l'autocertificazione non esime
però il professionista dal redigere
il documento di valutazione dei rischi specifici, pertanto è opportuno
adattare alle proprie esigenze
un facsimile di documento di valutazione rischi, sulla falsariga di
quello da noi adottato, disponibile per i soci della MediCoop VESEVO, che è scaricabile cliccando quì
 Si ricorda altresì che presso la FIMMG provinciale di
Napoli, per tutti gli iscritti, previo contatto per via telefonica allo 081-7281467, fax 081-7661366 o e-mail a napoli@fimmg.org
per incontri organizzati, è disponibile gratuitamente la compilazione del documento sulla valutazione dei rischi.
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