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Il DM 31 marzo 2008, che sanciva la possibilità di consegnare un farmaco
etico senza ricetta è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile ed è entrato in vigore l'11 maggio 2008. In pratica dal 12 maggio 2008
è possibile ritirare in farmacia un farmaco
anche senza disporre di ricetta medica. Il farmacista può consegnare il medicinale al paziente a patto che siano soddisfatte alcune
condizioni, quali la presenza in farmacia di ricette mediche riferite al paziente con l'indicazione del farmaco richiesto;
la presentazione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; la conoscenza da parte del farmacista dello stato
di salute del paziente; l'esibizione di un documento rilasciato dall'autorità sanitaria, o firmato dal medico curante, in cui si
certifichi che il cliente soffra effettivamente della patologia per la quale il farmaco viene rilasciato.
E' comunque vietata, in ogni caso, la consegna senza ricetta di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ecco in dettaglio le disposizioni contenute nel decreto:
in nessun caso è ammessa la consegna senza ricetta per:
medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/1990; medicinali con onere a carico del SSN; medicinali assoggettati a prescrizione medica
limitativa (si tratta dei medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti)
in caso di estrema necessità ed urgenza, il farmacista può consegnare al
paziente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale assoggettato a
prescrizione medica ripetibile o non ripetibile, in presenza di una delle seguenti condizioni:
- patologia cronica: se il farmaco viene richiesto per assicurare la
prosecuzione del trattamento di una patologia cronica, quale ad esempio il diabete, l'ipertensione arteriosa, la
broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica, il farmacista potrà consegnare il
medicinale, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in
trattamento con il farmaco, quali ad esempio: a) presenza in
farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco
richiesto; b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall'autorità sanitaria
attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; c) esibizione da
parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia
cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo
trattamento; d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni
- necessità di non interrompere il trattamento terapeutico: il medicinale richiesto può essere concesso dal farmacista
a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali ad esempio
la presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in
trattamento con il medicinale richiesto; esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un
flaconcino danneggiato.
Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed è allegata all'apposito registro.
- prosecuzione della
terapia a seguito di dimissioni ospedaliere: il farmacista può
consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione
di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente
precedenti, dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della
terapia con il farmaco richiesto. In tal caso è ammessa anche la consegna di medicinali
iniettabili. Va comunque sottolineato che il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso
numero di unità posologiche del farmaco richiesto, tranne il caso di antibiotici iniettabili
monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità
del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.
Il farmacista è inoltre tenuto a ricordare al
cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente
deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista
consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del
medicinale consegnato.
Va infine sottolineato che in nessun caso tali dispensazioni possono o devono essere considerate delle
anticipazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale: pertanto saranno sempre e solo a carico
del paziente. Il Decreto del 31 marzo 2008 può essere consultato cliccando quì
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