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Con l'avvicinarsi delle dichiarazioni di
reddito, puntuale si ripresenta quel pesante balzello che tutti
i professionisti sono tenuti a pagare: l'IRAP, ovvero la tassa regionale sulle attività produttive.
L'imposta va presentata utilizzando il modello IRAP contenuto nel Modello Unico, approvato ogni anno dall'Amministrazione Finanziaria,
ed il versamento deve essere effettuato a saldo ed in acconto secondo le
stesse regole e scadenze stabilite per le imposte sui redditi.
Questa tassa regionale introdotta con decreto legislativo n. 446, del 15 dicembre 1997, ha fornito alle autorità regionali
una fonte di entrate per basare l'esercizio dei poteri loro devoluti.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo, l'IRAP è riscossa presso coloro che esercitano abitualmente un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Pertanto per quei professionisti che non hanno una complessa organizzazione
professionale, come ad esempio i medici di Medicina Generale, che non usufruiscono di attrezzature
particolarmente sofisticate e costose, la Corte di Cassazione, con undici sentenze emesse
qualche mese orsono ha riconosciuto che questi non sono soggetti al pagamento dell'IRAP;
anzi, anche la presenza di una dipendente (segretaria) o di un
collaboratore occasionale non farebbe ritenere l'attività del
professionista organizzata.
Tuttavia, considerato che allo stato non esiste alcuna modifica legislativa delle norme impositive, l’IRAP appare ancora dovuta
salvo a chiedere il rimborso e promuovere successivo ricorso in assenza evidente dei presupposti impositivi.
Pertanto, il non pagare l’imposta, potrebbe comportare il rischio di pagamento di sanzioni, qualora in esito
all’accertamento dell’ufficio, opposto dinanzi alle Commissioni Tributarie, il ricorso dovesse avere esito negativo.
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