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Non soggetti ad Irap i medici di famiglia |
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Secondo la Commissione Tributaria Provinciale (sezione 48) e Regionale (sezione 35) di Roma, rispettivamente con le sentenze 102 del 28 gennaio e 13 del 25 gennaio 2010
i medici che non svolgono un'attività autonomamente organizzata, quindi i medici di famiglia convenzionati con le aziende sanitarie locali, non sono soggetti all'Irap poiché è evidente la mancanza di
organizzazione nell'attività particolare che svolge il medico di base.
Il medico di famiglia esercita, infatti, l'incarico sotto il potere di sorveglianza delle Asl, in seguito ad un concorso per titoli e l'iscrizione in speciali elenchi e per l'esercizio
dell'attività deve aprire un ambulatorio nella località che gli viene assegnata; non può superare un numero massimo di assistiti; è tenuto a osservare un orario settimanale di apertura
dell'ambulatorio e di esecuzione di visite domiciliari; ha, anche, un obbligo di preventiva comunicazione del periodo di ferie ed il trattamento economico è già prestabilito e tutto
questo esclude la presenza di un'organizzazione autonoma con la conseguenza che non si può parlare di base imponibile ai fini Irap.
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