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Pubblicata la legge n. 113 del 06.08.08,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del
21.08.08 - Supplemento Ordinario n. 196
contenente il Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario
n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione
6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».
Sottolineiamo alcuni articoli di sicuro interesse per la Classe medica
Articolo 29
Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del (( codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente: « (( 1-bis. Per i soggetti che
trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici
dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei
propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione
della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni
sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del
trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure
di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque
effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione
normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità
semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine
all'adozione delle misure minime di cui al comma 1». ))
(( 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1
e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.))
Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla
tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti
formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti
in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e (( delle politiche
sociali )), di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata, (( ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 )) ,
sono individuate le disposizioni da abrogare.
Art 79 1 - sexies
Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla
partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a
carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare
entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50
del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica
della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di
cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni
e integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto
disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende
quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino
è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto
all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche
obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in
contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione
mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla
successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del
SSN; |