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Nuove procedure per l'accertamento dell'idoneità alla guida |
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Il 13 Agosto è entrata in vigore la Legge N. 120, 29 Luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.07.10, Supplemento ordinario n. 171), che apporta sostanziali modifiche
agli articoli 119 e 128 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida.
Tale Legge dispone che "ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB,
l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici".
Questa certificazione non è ovviamente di nostra competenza; ma la stessa Legge dispone altresì, e questa è la parte che ci riguarda più da vicino, che la certificazione di cui sopra debba "tener conto dei precedenti morbosi
del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia".
Già cominciano ad arrivare nei nostri studi, ma il loro numero sicuramente aumenterà nei prossimi giorni, i primi pazienti per il rilascio di tale certificazione, inviati nella maggior parte dei casi dalle Autoscuole.
In pratica potrebbe trattarsi di una riedizione, anche se rivista e corretta, del vecchio certificato anamnestico che era di nostra competenza fino alla prima metà degli anni ’90 e che l’intervento del nostro Sindacato era
riuscito ad eliminare, poichè potenzialmente in grado di provocare turbativa del rapporto medico-paziente.
Fino ad oggi l’intervento del nostro Sindacato e della FNOMCeO è riuscito a scongiurare l’obbligo, previsto dalla Legge allora ancora in bozza, per il Medico di Medicina Generale di denuncia attiva alla Motorizzazione di
tutti i propri pazienti che presentassero patologie potenzialmente pericolose per la guida degli autoveicoli.
Nulla si è potuto fare invece, relativamente alla certificazione che ci viene ora richiesta, anche ai fini della tutela della salute pubblica, stante la gravità della situazione del traffico nel nostro Paese: aumento costante,
nonostante le Leggi già oggi molto restrittive, della guida in stato di ebbrezza, aumento dei casi di pirateria stradale, aumento degli incidenti stradali provocati da persone con malattie rilevanti ma che, fino ad oggi,
autocertificavano come ottimo il loro stato di salute.
La Legge non identifica in maniera univoca nel Medico di Medicina Generale la figura professionale deputata al rilascio di tale certificazione, come invece avveniva un tempo: il disposto di legge parla infatti
genericamente di "un medico di fiducia".
Sarà comunque inevitabile che i cittadini italiani si rivolgano in prima istanza al proprio medico di famiglia, in virtù del rapporto che a loro li lega e della conoscenza acquisita nel tempo che egli ha di loro; ed è
giusto sottolineare che nessun medico potrà rifiutarsi di certificare lo stato di salute del proprio paziente, quando questi glielo richiede, ben sapendo che qualora non certificasse il vero, incorrerebbe nel
reato di falso ideologico.
Si tratta ovviamente di una certificazione che rientra nell’attività libero professionale (per cui è a pagamento) e che, in attesa di uno specifico interpello all’Agenzia delle Entrate (ci siamo già attivati)
consigliamo per il momento di assoggettare all’applicazione di IVA.
NOTA BENE
La legge che oggi entra in vigore prevede un Decreto Interministeriale che definisca le procedure nei dettagli. Da contatti informali con il Ministero della Salute abbiamo accertato che fino a quando questo
decreto non sarà emanato tutto dovrà funzionare come prima. Nella stesura del Decreto è prevista anche la definizione dei contenuti del certificato “del medico di fiducia” e la FNOMCEO e le Categorie
saranno consultate nel merito. Comunque l’obbligo delle procedure sarà vigente solo dopo almeno sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto interministeriale.
Non essendo pertanto vigenti le nuove procedure previste dalla legge, I MEDICI E LE STRUTTURE DEPUTATE AL RILASCIO DELLE PATENTI NON SONO ANCORA TENUTE A RICHIEDERE IL NOSTRO CERTIFICATO, anche perché, pur disponendone
non possono includerlo nella pratica.
Inutile quindi produrre complicati certificati che, se troppo dettagliati, aumentano inutilmente il livello di responsabilità di eventuali singole omissioni o inesattezze.
Tenuto conto delle richieste che comunque arrivano ai medici, pensiamo utile, qualora il paziente ce lo richiedesse e fermo restando che il cittadino stesso deve essere da noi avvertito dell’inappropriatezza della richiesta
e dell’inutilità del certificato richiesto, per evitare discussioni e non esporsi alla contestazione di rifiuto generico di certificazione, nelle more dei necessari chiarimenti,
consigliamo
di formulare un certificato semplice, non riportante riferimenti alla Legge o indicazioni d’uso, così come proposto nel modello che vi alleghiamo
allegato
Il Segretario Generale Nazionale
Giacomo Milillo
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IRAP e medici di Medicina Generale: istanze di rimborso
gratuite |
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La Fimmg Napoli, alla luce di tantissime richieste, in merito alla questione sull’imposta relativa all’Irap se pagarla o meno, intende per un ennesima volta fare chiarezza.
Nelle prossime settimane scadranno i termini per i versamenti delle imposte e quindi anche quest’anno si porrà la necessità della scelta per i singoli medici contribuenti circa il versamento del tributo.
A tale proposito è opportuno precisare che la completa esclusione, così come sostenuto dalla FIMMG Nazionale, e ultimamente dal nostro ottimo Dottore Commercialista Francesco Paolo Cirillo, per quanto si stia
facendo breccia nelle Commissioni tributarie, non ha ancora il requisito della definitività.
La dichiarazione Irap deve essere presentata e l’imposta va pagata!
Non sarebbe prudente per un sindacato serio come la Fimmg consigliare o affermare il contrario.
E’ vero invece, come da noi sempre detto di presentare l’istanza di rimborso dopo aver pagato l’imposta Irap e trascorsi i tre mesi di “silenzio-diniego”, procedere successivamente
ai ricorsi presso le Commissioni Tributarie per coloro che si trovassero nella condizione.
Purtroppo è bene precisare che, le tantissime Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e quindi la Corte di Cassazione, hanno emesso sentenze a nostro favore e pur facendo giurisdizione
non hanno però normato, seppure a giusta ragione, un esenzione del suddetto pagamento.
L’ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 28 maggio, rappresenta un altro importante tassello verso la sua prossima nullità.
E’ stato stabilito che nei casi in cui il lavoratore autonomo sia dotato esclusivamente dei mezzi indispensabili all’esercizio dell’attività non c’è il presupposto per l’applicazione del tributo.
Per la medicina convenzionata questo limite è stabilito dalla Convenzione, quindi solo nei casi in cui fosse accertato un complesso strumentale in dotazione del medico superiore a tale limite potrebbe
essere legittimo il pagamento del tributo». Rimane la discrezionalità degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate «nel valutare le singole situazioni di volta in volta».
Tuttavia si potrebbe concludere che qualora il singolo medico, abbia la ragionevole certezza di
non superare quei limiti organizzativi prescritti dalla convenzione ed accettati dalla Agenzia
delle entrate, alla luce delle recenti indicazioni della stessa Agenzia delle Entrate, possa
pertanto giungere alla determinazione di ritenere non dovuto il tributo.
E’stato accertato che molti colleghi giustamente hanno pagato l’imposta, ma non hanno mai fatto richiesta di rimborso oppure colleghi che hanno fatto l’istanza ma, non hanno proseguito il ricorso alle Commissioni.
Nei tanti servizi resi in forma gratuita ai nostri iscritti, presso la nostra sede è stato organizzato, ricordiamo già da tempo, un servizio di organizzazione di raccolta e invio di
prima istanza di rimborso tramite il nostro legale Avv. Mario Coppola, concordando eventualmente il successivo ricorso alle Commissioni Tributarie.
Si può presentare l’imposta versata negli ultimi 48 mesi.
Si invitano gli iscritti Fimmg interessati a presentarsi in segreteria il Mercoledì dalle ore 19,00 alle ore 20,00 previo appuntamento, presentando i seguenti documenti:
1. copia Quadro E della dichiarazione dei redditi degli anni di imposta 2005-2006-2007 e 2008.
2. copia certificazione ASL dei proventi degli anni 2005-2006-2007 e 2008.
3. copia leggibile modelli F24 relativi ai pagamenti effettuati negli ultimi 48 mesi dei tributi 3800, 3812, 3813 (saldo e acconti IRAP).
4. copia del quadro IQ per gli anni 2005-2006-2007 e dichiarazione IRAP per l’anno 2008.
Si evidenzia che le istanze di rimborso relative all’anno d’imposta 2009 potranno essere presentate a partire dal mese di ottobre p.v.
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Il certificato di malattia on-line non va trasmesso fino a quando la
Regione non fornirà la connettività come previsto dall'ACN |
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In seguito alle numerose segnalazioni dei Medici di Medicina Generale circa
le modalità attuative per la trasmissione dei certificati di malattia, si fa presente che l'obbligatorietà prevista
dalla normativa vigente non può prescindere dall'applicazione delle norme previste all'art 59 dell'ACN.
Le Regioni sono tenute a fornire la connettività ai MMG di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale, oltre che ai Medici
dipendenti del SSN. Fornire esclusivamente il PIN per l'invio dei certificati di malattia non consente ai MMG tutti di ottemperare
alla trasmissione, che potrà avvenire solo dopo la fornitura degli strumenti indispensabili per la trasmissione.
Si comunica ai MMG di non ritirare il PIN fino a quando non riceveranno la connettività. Nella eventualità i MMG
fossero già in possesso del PIN per la trasmissione dei certificati, si pregano questi ultimi di protocollare ai distretti di
appartenenza, la mancata ricezione degli strumenti idonei alla trasmissione dei certificati che come previsto dall'ACN, deve
avvenire senza alcun onere tecnico ed economico a carico dei medici convenzionati.
Per qualsiasi altra informazione è utile contattare la Segreteria Provinciale.
Comunicato del Segretario Provinciale

Comunicazione-Diffida inviata ai Commissari delle tre ASL napoletane

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Elezioni Consiglio Provinciale Fimmg Napoli e dei Consigli Aziendali |
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ESECUTIVO PROVINCIALE
Presidente Pasquale RAGONE
Segretario Provinciale
Luigi SPARANO
Vice Segretario Vicario
Silvestro SCOTTI
Segretario Amministrativo
Corrado CALAMARO
Segretario Organizzativo
Castrese CATONE
Fiduciario Aziendale ASL NA 1 Centro
Giuseppe PASSARO
Fiduciario Aziendale ASL NA 2 Nord
Domenico ADINOLFI
Fiduciario Aziendale ASL NA 3 Sud
Vincenzo SCHIAVO
Responsabile Provinciale Centro Studi
Antonio SARDU
Responsabile Provinciale Comunicazione
Francesco Paolo DE LIGUORO
Responsabile Provinciale ICT
Alfonso SCILLA
CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Consiglieri
Gennaro ABAGNALE, Vincenzo BENCIVENGA, Enrico BENEDETTO, Corrado CALAMARO, Angelo CASTALDO, Castrese CATONE, Ciro COZZOLINO, Vincenzo CRIMALDI,
Pietro DI GIROLAMO, Angelo DI MASO, Salvatore GHIGGI, Roberto GIULIANO, Fabio Carlo SCOTTI, Silvestro SCOTTI, Luigi SPARANO, Ugo TORRI, Giuseppe TOSCANO, Vincenzo VERRAZZO
ORGANI PROVINCIALI
Revisori dei Conti
Giuseppe CARANDENTE, Bernardo COZZOLINO, Graziano DI LORENZO, Ciro FARIELLO
Probiviri
Salvatore ACAMPORA, Anna LANNA e Antonio PAPA
CONSIGLI AZIENDALI
ASL NA 1 Centro
Giuseppe PASSARO (Fiduciario), Matteo LARINGE (Vice Fiduciario), Francesco ARCARI, Vincenzo CORREALE, Salvatore FALANGA, Matteo Roberto PECORARO, Carlo PELUSO, Gianpaolo PERRONE, Vincenzo ROSCIANO
ASL NA 2 Nord
Domenico ADINOLFI (Fiduciario), Domenico FATIGATI (Vice Fiduciario), Lorenzo ALFÈ, Aniello CECERE, Giovanni DI FIORE, Luigi ESPOSITO, Antonio GARGIULO, Vincenzo MAZZELLA, Agostino SCHIANO
ASL NA 3 Sud
Vincenzo SCHIAVO (Fiduciario), Pasquale BOCCIA (Vice Fiduciario), Sergio DE ANGELIS, Mario ESPOSITO, Rosario Pasquale ESPOSITO, Luigi RINALDI LANDOLINA, Alfredo SABINI, Antonio TERRACCIANO,
Oreste VIBRATI |
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