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A cura di Francesco Paolo CIRILLO
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Dopo le
pillole fiscali sulla Finanziaria 2008 occupiamoci degli obblighi
derivati dal Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 che indica
le nuove regole sull’antiriciclaggio per l’uso di assegni – libretti
al portatore e contanti a partire dal 30 aprile 2008.
Tra
queste regole, quelle sicuramente da ricordare sono:
·
Quando si emettono assegni bancari circolari/postali, per un importo
uguale o superiore a euro 5.000,00, si dovrà sempre riportare sul titolo
la clausola “NON TRASFERIBILE”
·
Coloro i quali volessero utilizzare assegni in forma libera
potranno farlo con richiesta scritta alla banca che rilascerà assegni
senza la dicitura “NON TRASFERIBILE”. È previsto il pagamento di
un’imposta di bollo pari a € 1,50
·
I
vecchi assegni ancora in possesso del correntista saranno utilizzati
apponendo la clausola “NON TRASFERIBILE”
·
Per
gli assegni emessi in libera forma per ogni girata oltre alla firma sul
retro, come sempre, necessariamente ci dovrà essere il codice fiscale.
Diventa importante non solo ricordare di aggiungere sempre il proprio
codice fiscale all’atto della firma per la girata ma anche verificare
che l’eventuale girata antecedente rechi il codice in questione
altrimenti la girata è nulla
·
Per
gli assegni intestati “A ME MEDESIMO”, possono essere girati, per
l’incasso, soltanto presso uno sportello bancario. Non possono essere
girati ad altri.
·
Il
saldo dei libretti di depositi al portatore non potrà essere pari
o superiore alla somma di € 5.000,00. Entro il 30/06/2009 è stata
stabilito di portare il saldo a detta cifra oppure l’estinzione del
libretto
Ovviamente questi cambiamenti in ambito bancario contribuiscono ad
aumentare la tutela di ogni cittadino, garantendo una maggiore
protezione, rendendo più sicure le operazioni.
Con
questi accorgimenti in caso di smarrimento o furto l’assegno non potrà
essere incassato da un beneficiario diverso.
Anche il
trasferimento di contante dal 30 aprile 2008 scende da €
12.500,00 a € 5.000,00, limite massimo per il trasferimento in contante.
Inoltre
qualora il trasferimento avvenga attraverso soggetti abilitati, i
cosiddetti “Money Transfer”, sono state previste delle limitazioni più
stringenti. Il limite massimo è di € 2.000,00.
Le banche
sono tenute a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze
tutte le infrazioni agli obblighi di legge in materia di
antiriciclaggio.
* dott.
Francesco Paolo CIRILLO Dottore Commercialista, Revisore
Contabile, Docente a Contratto Università Parthenope
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