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Pillole fiscali 2008    (1^ parte)

Quest’anno la Legge Finanziaria 2008 consta di tre articoli suddivisi in 1193 commi.
Volendo dare delle brevi note afferenti sia il campo di applicazione professionale che quello di singolo cittadino, in questo articolo, si inizia dando spazio a una grossa novità in campo fiscale per i giovani professionisti medici di medicina generale
L'articolo 1 dal comma 96 al 117 disciplina la normativa per un nuovo regime fiscale, cosiddetto “dei Contribuenti Minimi”
L’Agenzia dell’Entrate ha già diffuso la  Circolare Ministeriale  73/E/2007 e sulla G.U.  9/08 è stato inoltre pubblicato il D.M. del 2.1.08 di attuazione del nuovo regime.

A decorrere dal 1 gennaio 2008 le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano, esercenti attività professionale, che nell’anno precedente: hanno conseguito compensi non superiori a 30.000 euro,

  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto,
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione,
  • non hanno erogato utili da partecipazioni agli associati con apporto di solo lavoro,
  • nel triennio antecedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (per la normativa vigente il valore dei beni strumentali è dà considerarsi al 50% e si fa riferimento al momento della consegna o spedizione per l’acquisto di beni mobili)

  • possono avvalersi di questo regime particolare.

    Ovviamente per coloro che iniziano l’attività  nel 2008 il limite di 30.000 euro deve essere ragguagliato ad anno, dovranno dare comunicazione all’Agenzia dell’Entrate, nella dichiarazione d’inizio attività, ai sensi dell’articolo 35 DPR. 633/72 – attraverso il modello AA9, mentre coloro che già sono in attività, ma che hanno i requisiti per poter accedere al profilo del Contribuente Minimo, l’opzione  avviene tramite comportamento concludente.

    La scelta vale per un triennio.

    Analizziamo  quali sono i vantaggi che derivano da tale scelta fiscale:

    • nessuna liquidazione IVA ,
    • nessuna registrazione delle fatture emesse,
    • nessuna registrazione degli acquisti,
    • nessuna  tenuta e relativa conservazione dei registri  ai fini IVA (registro acquisti, fatture emesse, beni ammortizzabili),
    • nessuna comunicazione e dichiarazione Iva
    • nessuna compilazione ed invio degli elenchi Clienti e Fornitori (obbligatorio per i professionisti da quest’anno, entro il 29 aprile 2008 per i redditi relativi all’anno 2007).

     Per quanto attiene, invece, agli adempimenti, ci sarà l’obbligo di :

    • di numerare e conservare le fatture di acquisto,
    • di integrare le fatture emesse, con la seguente dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 della Legge Finanziaria  2008” conservando le fatture emesse
    • di evidenziare la ritenuta d’acconto del 20%


    Ma i grandi vantaggi derivanti dall’applicazione dell’art. 1 dal comma 96 al 117 per i “contribuenti minimi” sono:

    • non sono soggetti all’applicazione degli studi di settore e ai parametri.
    • non sono soggetti al pagamento
      • dell’IRPEF,
      • dell’Addizionale Regionale,
      • dell’Addizionale Comunale,
      • dell’IRAP.

    Il nuovo regime comporta l’applicazione di una sola imposta sostitutiva, pari al 20% del reddito, calcolato come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute in base al principio di cassa e cioè dal momento di effettiva percezione del compenso nonché di effettivo sostenimento della spesa

    1 – Continua …

    dott. Francesco Paolo CIRILLO
    Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Docente a Contratto Università Parthenope

     
    Pillole fiscali 2008  (2^  parte)

    Continuando sulle brevi note afferenti la Legge Finanziaria del 2008 n. 244/07, pubblicate sul supplemento ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2007, analizziamo in questo secondo articolo le principali norme aventi rilevanza fiscale in ambito non professionale, mentre nel prossimo focalizzeremo le ulteriori novità da un punto di vista più tecnico.

    IMPOSTE DIRETTE

           Detrazione per contratti di locazione (ai sensi art. 1 comma 9 e 10) di unità immobiliari adibite a “prima casa”, stipulati ai sensi della Legge 431/98, dispone una detrazione pari a:

    euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

    euro 150,00 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

    I giovani di età compresa tra i venti ed i trent’anni che stipulano un contratto di locazione per un immobile dove avranno la residenza, come prima casa, per i soli primi tre anni di locazione vi è un ulteriore detrazione pari ad euro 991,60 sempre che il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.

           Detrazione spettante in caso di assegni periodici corrisposti dal coniuge (art. 1 comma 11 e 12) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili, spetta una detrazione dall’imposta lorda non cumulabile tra quelle annoverate dall’art. 13 del T.U.I.R. n. 917/86, tale detrazione varia da euro 1.725,00 ad euro 1.255,00 per il periodo d’imposta 2007.

            Detrazione per carichi di famiglia (art. 1 comma 15 e 16) in presenza di almeno quattro figli a carico ai genitori è riconosciuta un ulteriore detrazione pari ad euro 1.200,00, ovviamente da ripartire al 50% tra gli stessi per il periodo d’imposta 2007.

         Ristrutturazioni edilizie (art. 1 comma 17, 18 e 19) l’agevolazione della detrazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni edilizie e per l’acquisto d’immobili ristrutturati, è prorogata anche per gli anni 2008, 2009 e 2010 e rimane l’iva agevolata al 10% per la manutenzione di detti immobili.

          Detrazione della spesa per frequenza ad asili nido (art. 1 comma 201) è stata estesa anche all’anno 2007, prevedendo ancora la detrazione ai fini irpef nella misura del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido per un importo massimo, per ogni figlio, di euro 632,00.

          Detrazione degli interessi passivi su mutui acquisto prima casa (art. 1 comma 202) il limite massimo di detrazione degli interessi passivi, degli oneri accessori per contratto di mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale è aumentato da euro 3.615,20 ad euro 4.000,00.

         Detrazione per canoni di locazione (art. 1 comma 208) è stata estesa la detrazione irpef del 19%, del canone di locazione, per un importo non superiore ad euro 2.633,00, per l’alloggio di studenti universitari fuori sede.

          Detrazione per abbonamento a trasporto pubblico (art. 1 comma 309) per tutto l’anno 2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, per un importo massimo di euro 250,00, tale detrazione è al 19%.

          Detrazione per la sostituzione di frigoriferi e congelatori (art. 1 comma 353) è stata prevista una proroga della detrazione del 20% in relazione alle spese documentate sostenute per la sostituzione di frigoriferi e congelatori di classe energetica non inferiore ad A+.

          Detrazione spese farmaceutiche (art. 39 comma 3 D.L. 159/2007) viene stabilito che, a decorrere dall’01/01/2008, non è più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Ai fini della detrazione del 19% diventa pertanto necessario il possesso dello scontrino fiscale “parlante”, che dovrà riportare il codice fiscale della persona che ha acquistato il medicinale.

          Detrazione 5 per mille irpef (art. 3 comma 5-8) prevede anche per l’anno 2008 di devolvere il 5 per mille dell’irpef dovuta per l’anno d’imposta 2007 a determinate finalità, a sostegno di Onlus, APS.

    TRIBUTI LOCALI

           Detrazione prima casa (art. 1 comma 5) nel calcolo dell’ici alla detrazione ordinaria di euro 103,29 si aggiunge un ulteriore detrazione con un importo massimo totale di euro 200,00;

          Aliquota agevolata ici (art. 1 comma 6) a partire dall’anno d’imposta 2009 i comuni potranno deliberare un’aliquota ici agevolata inferiore al 4 per mille soltanto per i contribuenti che si doteranno d’impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. Detta futura agevolazione avrà una durata massima di anni 3 per gl’impianti termici solari mentre di anni 5 per tutte le altre fonti rinnovabili.

    2 – Continua …

    dott. Francesco Paolo CIRILLO
    Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Docente a Contratto Università Parthenope

     
     

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