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Continuando
sulle brevi note afferenti la Legge
Finanziaria del 2008 n. 244/07, pubblicate
sul supplemento ordinario n. 285 della
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2007,
analizziamo in questo secondo articolo le
principali norme aventi rilevanza fiscale in
ambito non professionale, mentre nel
prossimo focalizzeremo le ulteriori novità
da un punto di vista più tecnico.
IMPOSTE
DIRETTE
Detrazione per contratti di
locazione (ai sensi art. 1 comma 9 e 10)
di unità immobiliari adibite a “prima casa”,
stipulati ai sensi della Legge 431/98,
dispone una detrazione pari a:
euro 300,00
se il reddito complessivo non supera euro
15.493,71;
euro 150,00
se il reddito complessivo supera euro
15.493,71 ma non euro 30.987,41.
I giovani di
età compresa tra i venti ed i trent’anni che
stipulano un contratto di locazione per un
immobile dove avranno la residenza, come
prima casa, per i soli primi tre anni di
locazione vi è un ulteriore detrazione pari
ad euro 991,60 sempre che il reddito
complessivo non supera euro 15.493,71.
Detrazione spettante in caso
di assegni periodici corrisposti dal coniuge
(art. 1 comma 11 e 12)
se alla formazione del
reddito complessivo concorrono redditi
derivanti dagli assegni periodici indicati
fra gli oneri deducibili, spetta una
detrazione dall’imposta lorda non cumulabile
tra quelle annoverate dall’art. 13 del
T.U.I.R. n. 917/86, tale detrazione varia da
euro 1.725,00 ad euro 1.255,00 per il
periodo d’imposta 2007.
Detrazione per carichi di
famiglia (art. 1 comma 15 e 16)
in presenza di almeno quattro
figli a carico ai genitori è riconosciuta un
ulteriore detrazione pari ad euro 1.200,00,
ovviamente da ripartire al 50% tra gli
stessi per il periodo d’imposta 2007.
Ristrutturazioni edilizie
(art. 1 comma 17, 18 e 19)
l’agevolazione della
detrazione fiscale del 36% per le
ristrutturazioni edilizie e per l’acquisto
d’immobili ristrutturati, è prorogata anche
per gli anni 2008, 2009 e 2010 e rimane l’iva
agevolata al 10% per la manutenzione di
detti immobili.
Detrazione della spesa per
frequenza ad asili nido (art. 1 comma 201)
è stata estesa
anche all’anno 2007, prevedendo ancora la
detrazione ai fini irpef nella misura del
19% delle spese documentate sostenute dai
genitori per la frequenza di asili nido per
un importo massimo, per ogni figlio, di euro
632,00.
Detrazione degli interessi
passivi su mutui acquisto prima casa (art. 1
comma 202) il
limite massimo di detrazione degli interessi
passivi, degli oneri accessori per contratto
di mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto
dell’abitazione principale è aumentato da
euro 3.615,20 ad euro 4.000,00.
Detrazione per canoni di
locazione (art. 1 comma 208)
è stata estesa la detrazione
irpef del 19%, del canone di locazione, per
un importo non superiore ad euro 2.633,00,
per l’alloggio di studenti universitari
fuori sede.
Detrazione per abbonamento a
trasporto pubblico (art. 1 comma 309)
per tutto l’anno 2008 per
l’acquisto di abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale, per un importo massimo di
euro 250,00, tale detrazione è al 19%.
Detrazione per la
sostituzione di frigoriferi e congelatori
(art. 1 comma 353)
è stata prevista una proroga
della detrazione del 20% in relazione alle
spese documentate sostenute per la
sostituzione di frigoriferi e congelatori di
classe energetica non inferiore ad A+.
Detrazione spese
farmaceutiche (art. 39 comma 3 D.L.
159/2007) viene
stabilito che, a decorrere dall’01/01/2008,
non è più utilizzabile l’allegazione allo
scontrino fiscale della documentazione
contestualmente rilasciata dal farmacista
specificante la natura, qualità e quantità
dei medicinali venduti. Ai fini della
detrazione del 19% diventa pertanto
necessario il possesso dello scontrino
fiscale “parlante”, che dovrà riportare il
codice fiscale della persona che ha
acquistato il medicinale.
Detrazione 5 per mille irpef
(art. 3 comma 5-8)
prevede anche per l’anno 2008
di devolvere il 5 per mille dell’irpef
dovuta per l’anno d’imposta 2007 a
determinate finalità, a sostegno di Onlus,
APS.
TRIBUTI
LOCALI
Detrazione prima casa (art. 1
comma 5) nel
calcolo dell’ici alla detrazione
ordinaria di euro 103,29 si aggiunge un
ulteriore detrazione con un importo massimo
totale di euro 200,00;
Aliquota agevolata ici (art.
1 comma 6) a
partire dall’anno d’imposta 2009 i comuni
potranno deliberare un’aliquota ici
agevolata inferiore al 4 per mille soltanto
per i contribuenti che si doteranno
d’impianti a fonte rinnovabile per la
produzione di energia elettrica o termica
per uso domestico. Detta futura agevolazione
avrà una durata massima di anni 3 per
gl’impianti termici solari mentre di anni 5
per tutte le altre fonti rinnovabili.
2 – Continua
…
dott.
Francesco Paolo CIRILLO Dottore Commercialista, Revisore
Contabile, Docente a Contratto Università Parthenope
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