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Pillole fiscali 2008  (3^  parte)

Continuando sulle brevi note afferenti la Legge Finanziaria del 2008 n. 244/07, pubblicate sul supplemento ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2007, analizziamo in questo terzo articolo le principali norme aventi rilevanza fiscale in ambito più che mai professionale

·        Ammortamento dei Beni Materiali (ai sensi dell’art. 1 comma 33 lettera n) viene abrogato il comma 3 dell’art. 12 del Testo Unico del D.P.R.  917/1986, e quindi non è più consentita l’effettuazione di ammortamenti di ammontare superiore ai coefficienti ministeriali.

·        Spese di rappresentanza (ai sensi dell’art. 1 comma 33 lettera p) modifica l’art. 108 comma 2 del Testo Unico del D.P.R. 917/1986 prevedendo per la deduzione delle spese di rappresentanza nuove modalità, esse diventano deducibili nel periodo di imposta nel quale sono state sostenute. Le spese di rappresentanza dovranno essere rispondenti ai requisiti di congruità ed inerenza che saranno stabiliti con un nuovo Decreto Ministeriale. Questa normativa entra in vigore dall’ 01/01/2008. Inoltre per i beni distribuiti gratuitamente e quindi deducibili come spese l’importo è stato variato ad un massimo di Euro 50,00.

·        Oneri deducibili (ai sensi art. 1 comma 83 lettera b) sono stati resi deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli stati membri dell’Unione Europea ed anche agli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, che trovano riscontro nella lista di cui al Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168 bis Testo Unico D.P.R.  917/1986.

·         Aeromobili – Auto e Telefonini ai fini imposte indirette  - Iva (ai sensi art. 1 comma 261 lettera e) A decorrere dal 01/01/2008 è stato modificato radicalmente l’art. 19 bis della legge istitutiva dell’Iva  - D.P.R. 633/72 e successive modificazioni , precisando i nuovi criteri di detraibilità per aeromobili, imbarcazioni, ex beni di lusso autovetture carburanti e telefonini.

Per quanto attiene l’acquisto  di aeromobili e di imbarcazioni da di porto per i Professionisti l’Iva risulta in ogni caso essere esclusa.

Mentre invece l’Iva afferente all’acquisto di autovetture, e dei relativi ricambi è ammessa in detrazione nella misura massima del 40%.

L’iva relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti e anche il transito stradale di autovetture è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui l’imposta relativa all’acquisto del bene stesso è ammessa.

Inoltre è stato abrogato l’indetraibilità totale dell’Iva assolta per il transito stradale delle autovetture.

La percentuale deducibile degli oneri relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione è stata portata all’80% sia per gli impianti di telefonia fissa, dove antecedentemente la deducibilità integrale era al 100%, la stessa percentuale di deducibilità, relativa ai telefoni cellulari aumenta dal 50 all’80%, quindi non vi è più differenziazione di deducibilità fiscale tra impianti di telefonia fissa e telefoni cellulari che sono entrambi deducibili all’80%.

Ad ogni buon fine si fa presente che le spese relative agli acquisti di detti beni mobili strumentali di costo unitario non superiore a Euro 516,46, a piè di  fattura, possono essere integralmente dedotte nell’anno del relativo sostenimento della spesa.

·        Agevolazioni per aggregazioni di studi professionali  (ai sensi dell’art. 1 dal comma 70 al 76) che prevede un incentivo alle aggregazioni Professionali, per i Medici convenzionati con il Servizio Sanitario Locale, con un successivo decreto del Ministero della Salute potranno essere elevati per specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di Medicina Primaria sia il limite minimo e quello massimo (l’aggregazione Professionale risulta dall’unione di almeno quattro ma non più di dieci Professionisti Medici), per quanto attiene al numero di Professionisti nelle aggregazioni professionali  (Studi Medici Professionali Associati);  saranno inoltre individuate per i servizi di Medicina Primaria, le condizioni in presenza delle quali l’agevolazione non sarà applicabile a quelle struttura in forma associata che si limitano ad eseguire soltanto attività sanitaria strumentale per l’esercizio dell’attività professionale medica.

L’agevolazione consiste per un credito di imposta pari al 15% che viene calcolato sull’ammontare totale di determinate spese (esempio acquisto, anche mediante locazione finanziaria di beni mobili, arredi, specifiche attrezzature informatiche, macchine elettrocontabili impianti ed attrezzature varie, programmi informatici di medicina, l’ammodernamento, la ristrutturazione la manutenzione degli immobili utilizzati per gli studi professionali).

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 con altri debiti fiscali e contributivi. Detto credito per il Professionista non costituisce una sopravvenienza attiva.

dott. Francesco Paolo CIRILLO
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Docente a Contratto Università Parthenope

 

 

   La prima  e seconda parte delle "pillole fiscali" del dott. Cirillo sono consultabili cliccando quì 

 

 

 
 
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