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Continuando sulle brevi note afferenti la Legge Finanziaria del 2008
n. 244/07, pubblicate sul supplemento ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del
28/12/2007, analizziamo in questo terzo articolo le principali norme aventi rilevanza fiscale
in ambito più che mai professionale
·
Ammortamento dei Beni
Materiali (ai sensi dell’art. 1 comma
33 lettera n) viene abrogato il comma 3
dell’art. 12 del Testo Unico del D.P.R.
917/1986, e quindi non è più consentita
l’effettuazione di ammortamenti di ammontare
superiore ai coefficienti ministeriali.
·
Spese di rappresentanza (ai
sensi dell’art. 1 comma 33 lettera p)
modifica l’art. 108 comma 2 del Testo Unico
del D.P.R. 917/1986 prevedendo per la
deduzione delle spese di rappresentanza
nuove modalità, esse diventano deducibili
nel periodo di imposta nel quale sono state
sostenute. Le spese di rappresentanza
dovranno essere rispondenti ai requisiti di
congruità ed inerenza che saranno stabiliti
con un nuovo Decreto Ministeriale. Questa
normativa entra in vigore dall’ 01/01/2008.
Inoltre per i beni distribuiti gratuitamente
e quindi deducibili come spese l’importo è
stato variato ad un massimo di Euro 50,00.
·
Oneri deducibili (ai sensi
art. 1 comma 83 lettera b)
sono stati
resi deducibili dal reddito complessivo i
contributi versati alle forme pensionistiche
complementari istituite negli stati membri
dell’Unione Europea ed anche agli Stati
aderenti all’accordo sullo Spazio Economico
Europeo, che trovano riscontro nella lista
di cui al Decreto Ministeriale emanato ai
sensi dell’art. 168 bis Testo Unico D.P.R.
917/1986.
·
Aeromobili – Auto e
Telefonini ai fini imposte indirette - Iva
(ai sensi art. 1 comma 261 lettera e)
A
decorrere dal 01/01/2008 è stato modificato
radicalmente l’art. 19 bis della legge
istitutiva dell’Iva - D.P.R. 633/72 e
successive modificazioni , precisando i
nuovi criteri di detraibilità per
aeromobili, imbarcazioni, ex beni di lusso
autovetture carburanti e telefonini.
Per quanto attiene l’acquisto di aeromobili
e di imbarcazioni da di porto per i
Professionisti l’Iva risulta in ogni caso
essere esclusa.
Mentre invece l’Iva afferente all’acquisto
di autovetture, e dei relativi ricambi è
ammessa in detrazione nella misura massima
del 40%.
L’iva relativa all’acquisto di carburanti e
lubrificanti e anche il transito stradale di
autovetture è ammessa in detrazione nella
stessa misura in cui l’imposta relativa
all’acquisto del bene stesso è ammessa.
Inoltre è stato abrogato l’indetraibilità
totale dell’Iva assolta per il transito
stradale delle autovetture.
La percentuale deducibile degli oneri
relativi ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione è stata portata
all’80% sia per gli impianti di telefonia
fissa, dove antecedentemente la deducibilità
integrale era al 100%, la stessa percentuale
di deducibilità, relativa ai telefoni
cellulari aumenta dal 50 all’80%, quindi non
vi è più differenziazione di deducibilità
fiscale tra impianti di telefonia fissa e
telefoni cellulari che sono entrambi
deducibili all’80%.
Ad ogni buon fine si fa presente che le
spese relative agli acquisti di detti beni
mobili strumentali di costo unitario non
superiore a Euro 516,46, a piè di fattura,
possono essere integralmente dedotte
nell’anno del relativo sostenimento della
spesa.
·
Agevolazioni per
aggregazioni di studi professionali (ai
sensi dell’art. 1 dal comma 70 al 76)
che prevede un incentivo alle aggregazioni
Professionali, per i Medici convenzionati
con il Servizio Sanitario Locale, con un
successivo decreto del Ministero della
Salute potranno essere elevati per
specifiche esigenze di organizzazione dei
servizi di Medicina Primaria sia il limite
minimo e quello massimo (l’aggregazione
Professionale risulta dall’unione di almeno
quattro ma non più di dieci Professionisti
Medici), per quanto attiene al numero di
Professionisti nelle aggregazioni
professionali (Studi Medici Professionali
Associati); saranno inoltre individuate per
i servizi di Medicina Primaria, le
condizioni in presenza delle quali
l’agevolazione non sarà applicabile a quelle
struttura in forma associata che si limitano
ad eseguire soltanto attività sanitaria
strumentale per l’esercizio dell’attività
professionale medica.
L’agevolazione consiste per un credito di
imposta pari al 15% che viene calcolato
sull’ammontare totale di determinate spese
(esempio acquisto, anche mediante locazione
finanziaria di beni mobili, arredi,
specifiche attrezzature informatiche,
macchine elettrocontabili impianti ed
attrezzature varie, programmi informatici di
medicina, l’ammodernamento, la
ristrutturazione la manutenzione degli
immobili utilizzati per gli studi
professionali).
Il credito in questione può essere
utilizzato in compensazione nel modello F24
con altri debiti fiscali e contributivi.
Detto credito per il Professionista non
costituisce una sopravvenienza attiva.
dott.
Francesco Paolo CIRILLO Dottore Commercialista, Revisore
Contabile, Docente a Contratto Università Parthenope
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