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Detrazione del 19% per le apparecchiature medicali e cellule staminali nel prossimo unico 2010 redditi 2009

A cura di Francesco Paolo CIRILLO *

Le Spese sostenute dal Contribuente per l’acquisto di strumenti ed apparecchi medicali impiegati a scopo diagnostico - terapeutico e preventivo, per la cura e riabilitazione, quali ad esempio magnetoterapia a fasce larghe, con magneti a campo stabile e di macchinari usati per la fisiokinesiterapia - laserterapia, risultano essere, ai sensi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.253/E del 22/09/2009, detraibili dall’Imposta sui Redditi.
Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta, qualora si ecceda la franchigia pari a € 129,11 ai sensi dell’art.15 - comma 1 lett. C del TUIR - DPR 917/86.
Nel corpo della risoluzione è ben chiaro il concetto che si può avere la detrazione al 19%, per la spesa sostenuta, soltanto qualora il bene sia inserito nella “classificazione Nazionale dei dispositivi medici”.
Altra nota degna di essere evidenziata è quella afferente la “Spesa Sanitaria per l’acquisto di Farmaci”. Ricordiamo che a datare dall’1/1/2008 detta detrazione, sempre al 19% superata la franchigia pari a € 129,11, è concessa qualora si rispettano i sotto elencati parametri e cioè che:
- esista Scontrino Parlante emesso con l’indicazione del Codice Fiscale dell’acquirente, (perciò è necessario avere sempre con sé, quando si va in Farmacia, la tessera sanitaria);
- sullo Scontrino Parlante devono essere evidenziati, la quantità, la qualità e la natura del farmaco acquistato.
Il Garante della Privacy ha apportato una modifica lessicale, ben recepita dall’Agenzia delle Entrate, in ossequio alla Legge sulla Privacy: a datare dall’1/1/2010 la dicitura in chiaro del farmaco sarà sostituita da un codice alfanumerico del farmaco acquistato.
Sempre in ambito di detrazione di spesa sanitaria, con la risoluzione n. 155/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, purtroppo, non sono detraibili al 19% le spese sanitarie effettuate per la conservazione delle Cellule Staminali a uso “autologo”, cioè per future esigenze personali.

* dott. Francesco Paolo CIRILLO
Dottore Commercialista, Revisore Contabile

 
Redditi da lavoro in intramoenia reso da medici specializzandi

A cura di Francesco Paolo CIRILLO *

Con la risoluzione n.254/E del 29/09/2009 l’Agenzia delle Entrate ha dato riscontro, eliminando tanti dubbi, ai fini fiscali, per i compensi percepiti dai Medici in formazione Specialistica per l’attività intramoenia, disciplinata dal D.Lgs n.368/99.
I compensi percepiti dai Medici in formazione Specialistica per attività Intramuraria in un’Azienda Ospedaliera-Universitaria, ovviamente al di fuori dell’orario di lavoro, qualora utilizzino strutture ambulatoriali e di diagnostica, saranno tassati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. E del TUIR - DPR 917/86 e successive modifiche ad oggi.

* dott. Francesco Paolo CIRILLO
Dottore Commercialista, Revisore Contabile

 
Nuovi limiti di deducibilità per le Spese di rappresentanza ed alberghiere

A cura di Francesco Paolo CIRILLO *

Le Spese di Rappresentanza sono state oggetto di attenzione da parte della Legge Finanziaria 2008, che ha introdotto dei nuovi limiti di deducibilità sia per le Spese di Rappresentanza sia per le spese afferenti le Prestazioni alberghiere e somministrazioni di bevande e alimenti.
Per quanto afferisce la deducibilità di queste spese bisogna rispettare i canoni dell’inerzia e della congruità.
Per quanto attiene al principio di inerzia bisogna tener presente che comunque necessita un nesso di attinenza et causalità tra i costi relativi al reddito professionale prodotto e l’attività stessa espletata, mentre per il principio della congruità vi è il limite percentuale da tenere in considerazione.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo del Professionista Medico, si fa sempre riferimento all’art. 54 comma 5 del TUIR che recita “le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta” sempre in riscontro ai nuovi due requisiti fondamentali che abbiamo citato testé.
Le spese afferenti le prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, ai sensi dell’applicazione della nuova normativa sono deducibili nel limite del 75%.
Resta tacito che per le famose spese afferenti i beni distribuiti in maniera gratuita, per ogni singolo bene non superiore ad € 50,00 sono sempre deducibili al 100% ai sensi dell’art. 1 comma 33 lett. P della Legge Finanziaria 2008.

* dott. Francesco Paolo CIRILLO
Dottore Commercialista, Revisore Contabile

 
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Pillole fiscali ...............  1^   e   2^  parte   

 

Pillole fiscali ...............  3^   parte       

 
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