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Brevi riscontri afferenti sostituto d'imposta anno 2009 - ASL NA 2 Nord
Studi di Settore
Circolare 28/E Agenzia delle Entrate
Quest’anno è stato
consegnato ai Medici di Medicina Generale, convenzionati con il Servizio
Sanitario Nazionale, attraverso la Regione Campania, per quanto concerne
l’ambito territoriale dell’ASL NA2 Nord, come sempre, un
sostituto d’imposta, relativo ai Redditi, da questo ente certificati per
l’anno 2009.
Questo sostituto d’imposta, per le
prestazioni di lavoro autonomo rese dal professionista medico,
rappresenta, come sempre, l’ammontare dei compensi percepiti che formano
il reddito, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 917/86 – Testo Unico
delle Imposte sui Redditi.
Nel corso dell’esercizio fiscale 2009 si
sono avuti diversi incontri con i responsabili dell’ASL NA2 Nord per
dirimere delle problematiche fiscali afferenti il sostituto d’imposta
relativo all’anno 2008, ma per fortuna quest’anno anno fiscale 2009,
alla luce anche dell’ultimo incontro avuto a Pozzuoli il 22/07/2009 e
della mia nota esplicativa del 24/07/2009 inviata sia ai quadri
aziendali sindacali FIMMG – SMI – FIMP ed ovviamente ai Commissari
dell’ASL NA2 Nord, quest’anno per la certificazione datata 26/02/2010,
rilasciata per l’anno 2009, è stato più che mai recepito il concetto
espresso che le somme dovute e rimborsate dal professionista Medico
dell’ASL NA2 Nord dovevano essere certificate, in base alla normativa
vigente del TUIR in modo da poter essere riportate, quali oneri
deducibili dal reddito complessivo per l’anno 2009 certificato dalla
stessa ASL NA2 Nord quale sostituto d’imposta, sempre per l’anno 2009,
nel dichiarativo 2010 Redditi 2009.
Quindi la dicitura riportata nell’ultimo
rigo del sostituto d’imposta 2009, di cui sopra, adesso si ha la
possibilità di riportare ai sensi dell’art.10 comma 1, lett. d/bis, del
TUIR, tra gli oneri deducibili la somma evidenziata quale denaro
restituito all’ASL NA2 Nord che hanno concorso ad essere base imponibile
per gli anni precedenti, in quanto, ovviamente, già tassati prima e
quindi si può portare in deduzione l’importo direttamente dal reddito
imponibile 2009.
Detta somma dovrà essere riportata tra
gli oneri deducibili, per il dichiarativo di quest’anno, unitamente ai
noti contributi previdenziali obbligatori per legge, vedasi ENPAM pagata
attraverso la quota fissa – Fondo A, e quelli versati dall’ASL di
competenza, direttamente all’ENPAM - Roma, di cui una parte trattenuta
mensilmente sugli emolumenti erogati al professionista medico ed il
totale certificato nel sostituto d’imposta.
Il totale degli oneri deducibili, vedi
rigo RP34, dell’attuale dichiarativo 2010 redditi 2009 va portato in
deduzione al rigo RN3 in modo che il rigo RN4 ci dia direttamente il
reddito imponibile sul quale poi continuare la dichiarazione dei
redditi, in quanto il valore di quest’ultimo rigo rappresenta il reddito
netto imponibile.
A proposito di Dichiarativo, quest’anno,
visto il ritardo che si è avuto, per quanto concerne i famosi Studi di
Settore, si è riscontrato uno slittamento dei termini per il pagamento
delle imposte per il contribuenti soggetti agli studi di settore, con
attribuzione di Partita Iva, senza applicazione della maggiorazione
dell’imposta sino al 16/07 e con maggiorazione, una chicchera, dal 16/07
al 05/08. Ovviamente l’invio telematico è rimasto confermato per il
30/09/2010.
Inoltre quest’anno per il Medico
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia delle
Entrate comincia a dar credito con la circolare n. 28/E del 28/05/2010,
alla situazione afferente la base imponibile “IRAP”, per questa
categoria professionale la dotazione degli arredi e delle attrezzature
devono essere in linea con l’atto convenzionale attuale; possiamo
affermare e di questo se ne da merito al lavoro certosino sviluppato
dalla Commissione Fisco della FIMMG Nazionale, ma anche chi vi scrive fa
parte della Commissione Studi di Settore istituita presso l’Agenzia
Regionale della Campania, che la stessa Agenzia delle Entrate Nazionale,
che le varie Commissioni Provinciali stanno più che mai recependo il
concetto che per il Medico convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale che abbia, come dotazione di beni strumentali, un “minimo
indispensabile” per l’esercizio dell’attività per lo studio e le
attrezzature, possa essere esonerato dal pagamento della famosa imposta
“IRAP”. Ovviamente si dovrà attendere la normativa ad hoc di riferimento
ma per il momento si può più che mai affermare che la problematica Studi
di Settore/“Irap” ha fatto breccia nel senso più che mai positivo negli
organi Ministeriali preposti a legiferare in merito.
Quest’anno lo studio di Settore ha subito
una variazione e la nuova versione aggiornata e riveduta in base a
quanto su esposto, per i servizi degli Studi medici convenzionati con il
codice attività 86.21.00. ha avuto una trasformazione e la nuova
versione ha come riferimento la sigla UK10U. In fase di elaborazione e
di calcolo del nuovo studio di Settore la società per gli studi di
settore “SoSe” della stessa Agenzia delle Entrate, ha previsto che il
fatturato – ricavo, ottenuto dalle prestazioni erogate in convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale, nella versione del nuovo studio di
settore non sarà da questa nuova versione considerati ai fini
dell’elaborazione degli studi di settore della categoria medica
convenzionata.
Ovviamente si sta notando più che mai
come già detto, che sia l’Agenzia delle Entrate che i Giudici Tributari
stanno recependo che il professionista Medico convenzionato che abbia il
minimo di costi pluriennali debba avere il proprio reddito esclusi dalla
base imponibile “IRAP”; chi vi scrive, concludendo, è più che mai
fiducioso che le vittorie, step - by - step avute finora, possano
portare nell’immediato all’emissione di una nuova circolare, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, che recepisca e faccia proprio la non
assoggettabilità di questi emolumenti all’imposta IRAP; ma nel frattempo
dobbiamo per ora predisporre il pagamento della stessa imposta e
riscontrare immediatamente un nuovo Ricorso, in Commissione Tributaria
Provinciale, per la qual cosa si potrà più che mai sventolare la
bandiera della vittoria
dott.
Francesco Paolo CIRILLO Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Docente a Contratto Università Parthenope
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