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Pillole fiscali

Brevi riscontri afferenti sostituto d'imposta anno 2009 - ASL NA 2 Nord

Studi di Settore

Circolare 28/E Agenzia delle Entrate

Quest’anno è stato consegnato ai Medici di Medicina Generale, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la Regione Campania, per quanto concerne l’ambito territoriale dell’ASL NA2 Nord, come sempre, un sostituto d’imposta, relativo ai Redditi, da questo ente certificati per l’anno 2009.

Questo sostituto d’imposta, per le prestazioni di lavoro autonomo rese dal professionista medico, rappresenta, come sempre, l’ammontare dei compensi percepiti che formano il reddito, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 917/86 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Nel corso dell’esercizio fiscale 2009 si sono avuti diversi incontri con i responsabili dell’ASL NA2 Nord per dirimere delle problematiche fiscali afferenti il sostituto d’imposta relativo all’anno 2008, ma per fortuna quest’anno anno fiscale 2009, alla luce anche dell’ultimo incontro avuto a Pozzuoli il 22/07/2009 e della mia nota esplicativa del 24/07/2009 inviata sia ai quadri aziendali sindacali FIMMG – SMI – FIMP ed ovviamente ai Commissari dell’ASL NA2 Nord, quest’anno per la certificazione datata 26/02/2010, rilasciata per l’anno 2009, è stato più che mai recepito il concetto espresso che le somme dovute e rimborsate dal professionista Medico dell’ASL NA2 Nord dovevano essere certificate, in base alla normativa vigente del TUIR in modo da poter essere riportate, quali oneri deducibili dal reddito complessivo per l’anno 2009 certificato dalla stessa ASL NA2 Nord quale sostituto d’imposta, sempre per l’anno 2009, nel dichiarativo 2010 Redditi 2009.

Quindi la dicitura riportata nell’ultimo rigo del sostituto d’imposta 2009, di cui sopra, adesso si ha la possibilità di riportare ai sensi dell’art.10 comma 1, lett. d/bis, del TUIR, tra gli oneri deducibili la somma evidenziata quale denaro restituito all’ASL NA2 Nord che hanno concorso ad essere base imponibile per gli anni precedenti, in quanto, ovviamente, già tassati prima e quindi si può portare in deduzione l’importo direttamente dal reddito imponibile 2009.

Detta somma dovrà essere riportata tra gli oneri deducibili, per il dichiarativo di quest’anno, unitamente ai noti contributi previdenziali obbligatori per legge, vedasi ENPAM pagata attraverso la quota fissa – Fondo A, e quelli versati dall’ASL di competenza, direttamente all’ENPAM - Roma, di cui una parte trattenuta mensilmente sugli emolumenti erogati al professionista medico ed il totale certificato nel sostituto d’imposta.

Il totale degli oneri deducibili, vedi rigo RP34, dell’attuale dichiarativo 2010 redditi 2009 va portato in deduzione al rigo RN3 in modo che il rigo RN4 ci dia direttamente il reddito imponibile sul quale poi continuare la dichiarazione dei redditi, in quanto il valore di quest’ultimo rigo rappresenta il reddito netto imponibile.

 

A proposito di Dichiarativo, quest’anno, visto il ritardo che si è avuto, per quanto concerne i famosi Studi di Settore, si è riscontrato uno slittamento dei termini per il pagamento delle imposte per il contribuenti soggetti agli studi di settore, con attribuzione di Partita Iva, senza applicazione della maggiorazione dell’imposta sino al 16/07 e con maggiorazione, una chicchera, dal 16/07 al 05/08. Ovviamente l’invio telematico è rimasto confermato per il 30/09/2010.

Inoltre quest’anno per il Medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia delle Entrate comincia a dar credito con la circolare n. 28/E del 28/05/2010, alla situazione afferente la base imponibile “IRAP”, per questa categoria professionale la dotazione degli arredi e delle attrezzature devono essere in linea con l’atto convenzionale attuale; possiamo affermare e di questo se ne da merito al lavoro certosino sviluppato dalla Commissione Fisco della FIMMG Nazionale, ma anche chi vi scrive fa parte della Commissione Studi di Settore istituita presso l’Agenzia Regionale della Campania, che la stessa Agenzia delle Entrate Nazionale, che le varie Commissioni Provinciali stanno più che mai recependo il concetto che per il Medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che abbia, come dotazione di beni strumentali, un “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività per lo studio e le attrezzature, possa essere esonerato dal pagamento della famosa imposta “IRAP”. Ovviamente si dovrà attendere la normativa ad hoc di riferimento ma per il momento si può più che mai affermare che la problematica Studi di Settore/“Irap” ha fatto breccia nel senso più che mai positivo negli organi Ministeriali preposti a legiferare in merito.

Quest’anno lo studio di Settore ha subito una variazione e la nuova versione aggiornata e riveduta in base a quanto su esposto, per i servizi degli Studi medici convenzionati con il codice attività 86.21.00. ha avuto una trasformazione e la nuova versione ha come riferimento la sigla UK10U. In fase di elaborazione e di calcolo del nuovo studio di Settore la società per gli studi di settore “SoSe” della stessa Agenzia delle Entrate, ha previsto che il fatturato – ricavo, ottenuto dalle prestazioni erogate in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nella versione del nuovo studio di settore non sarà da questa nuova versione considerati ai fini dell’elaborazione degli studi di settore della categoria medica convenzionata.

Ovviamente si sta notando più che mai come già detto, che sia l’Agenzia delle Entrate che i Giudici Tributari stanno recependo che il professionista Medico convenzionato che abbia il minimo di costi pluriennali debba avere il proprio reddito esclusi dalla base imponibile “IRAP”; chi vi scrive, concludendo, è più che mai fiducioso che le vittorie, step - by - step avute finora, possano portare nell’immediato all’emissione di  una nuova circolare, da parte dell’Agenzia delle Entrate, che recepisca e faccia proprio la non assoggettabilità di questi emolumenti all’imposta IRAP; ma nel frattempo dobbiamo per ora predisporre il pagamento della stessa imposta e riscontrare immediatamente un nuovo Ricorso, in Commissione Tributaria Provinciale, per la qual cosa si potrà più che mai sventolare la bandiera della vittoria

dott. Francesco Paolo CIRILLO
Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Docente a Contratto Università Parthenope

 
 
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