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Dal 1° luglio arriva lo “scontrino parlante”, ovvero, tutti gli scontrini che verranno rilasciati dal farmacista dovranno riportare il codice fiscale dell’assistito.
Infatti, la legge finanziaria 2007, con l’articolo 1 comma 28 e 29, ha
portato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22
dicembre 1986, n. 917) prevedendo che la deduzione della spesa sanitaria
relativa all’acquisto di medicinali debba essere subordinata dal
possesso di uno scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualità e quantità dei beni, nonché l’indicazione del codice
fiscale del destinatario.
Pertanto le farmacie, entro il 30 giugno 2007 hanno dovuto adeguare il registratore di cassa alla funzione di stampa di uno scontrino "parlante", riportante natura (medicinale), qualità (nome del medicinale) e quantità (numero di confezioni) dei farmaci consegnati;
dal 1 luglio al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale oppure non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale potrà essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario,
fatte salve le disposizioni (art.50 del DL 30.09.2003, n. 269, convertito, con
modif. dalla L. 24.11,2003, n. 326 e s.m.) in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale
da parte del farmacista.
Comunque, per favorire gli operatori del settore nel recepimento delle
nuove norme, nel periodo compreso tra 1 luglio e 31
dicembre 2007 l'attestazione potrà avvenire anche mediante un documento, reso dal farmacista insieme allo scontrino fiscale,
recante precisazioni sulla natura, sulla qualità e sulla quantità delle medicine vendute e contenente il codice fiscale del destinatario.
A partire dal 1 gennaio 2008 il codice fiscale dovrà essere direttamente stampato sullo scontrino
rilasciato dalla farmacia.
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