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Segnaliamo un'interessante sentenza della Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, sez.44,
depositata il 5/02/09.
L'utilizzo di uno studio
ove ricevere gli assistiti e dei mezzi strumentali "esigui", indispensabili per l'esercizio della suddetta professione, con l'apporto
di un solo collaboratore,
non possono certamente andare a modificare la rilevata natura del rapporto
professionale convenzionato, né costituire quell'autonoma organizzazione che giustificherebbe l'imposizione dell'
IRAP. In sostanza, la sentenza della Sez. 44 della Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, fa eco alla sentenza n. 29176, depositata il il 9
settembre scorso dalla Corte di Cassazione, che pronunciandosi ancora una volta riguardo all'assoggettamento IRAP dei piccoli
professionisti, affermava che anche il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in assenza di un'autonoma
organizzazione, non è da intendersi soggetto all'imposta in esame.
Pertanto, il pagamento dell'imposta dovrebbe essere dovuto solo quando il contribuente risulta responsabile dell'organizzazione,
mentre è da escludersi qualora figuri inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità ed interessi altrui.
Ovviamente queste indicazioni di massima vanno valutate caso per caso
dai singoli professionisti con l'ausilio dei propri dottori
commercialisti, in particolar modo per la valutazione dei "significativi" beni
strumentali.Download sentenza Commissione Tributaria Regionale 
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