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Rimborso IRAP
Dal Segretario Amministrativo della FIMMG di Napoli, dott. Corrado Calamaro, riceviamo e pubblichiamo

In questo ultimo periodo si fa un gran parlare di IRAP e della possibilità di ottenere la restituzione (rectius: rimborso) di quanto già versato.
Orbene La FIMMG provinciale di Napoli ha chiesto di chiarire al proprio consulente legale come utilmente potersi regolare in questa materia.
La questione si è posta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/01 emanata a seguito dell’ordinanza di rimessione della C.t.p. di Como con la quale si chiedeva la fondata incostituzionalità dell’Irap per violazione sostanziale del principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione, la Corte non ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente, considerando legittimo l’impianto del tributo, ma ha sottolineato  l’inesistenza del presupposto oggettivo di applicazione dello stesso in assenza di un’apprezzabile organizzazione dei fattori della produzione.
In particolare si legge nella citata sentenza che: “… mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione d’impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo… nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza  di organizzazione di capitali e di lavoro altrui.”.
Secondo i giudici della Consulta è evidente, quindi, che nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, risulterà mancante il presupposto stesso dell'Irap rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa.
Sulla base dei principi affermati in detta sentenza della Corte Costituzionale si e' venuto consolidando a livello giurisprudenziale l'orientamento secondo il quale l'Irap si rende dovuta solo quando si e' in presenza di un contribuente che esercita la sua attività con un'organizzazione autonoma, che sia, cioè costituita da un insieme di capitale anche se di importo non elevato, e di lavoro, coordinati ed organizzati in modo autonomo tale da creare valore aggiunto anche senza l'apporto personale del professionista.
Nel dettaglio, nella cennata giurisprudenza, viene riconosciuto legittimo il rimborso IRAP in assenza di un’adeguata struttura organizzativa.
Ciò sostanzialmente si verifica nei casi di:
- Attività svolta direttamente dal professionista senza apporto di lavoro dipendente;     
- Attività svolta direttamente dall’imprenditore con beni strumentali di valore esiguo.  
Tanto precisato e riferendosi in particolare all’attività esercitata da un medico di assistenza primaria, in presenza dei due detti presupposti, va senza dubbio riconosciuta attualmente legittima e fondata la richiesta di rimborso IRAP e il successivo (in caso di rigetto ovvero di silenzio rigetto) ricorso alla Comissione Tributaria Competente.
Per quanto concerne invece i medici che hanno una segretaria opportunamente si consiglia di presentare da subito istanza di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate e valutare successivamente (in caso di rigetto o di silenzio rigetto), in ragione del termine ordinario di prescrizione decennale, la possibilità di proporre ricorso Giurisdizionale atteso che ad oggi non si è ancora formata una giurisprudenza netta (in tema di rimborso in presenza di lavoratori dipendenti).
Ciò ovviamente eviterà, quantomeno in relazione agli iscritti FIMMG il verificarsi di situazioni ovvero pronunce di carattere diametralmente opposto.
Ovviamente anche in questo caso specie per chi non ha la segretaria e/o lavoratori dipendenti ci si avvarrà dell’ausilio del nostro consulente legale.
Per ulteriori informazioni siamo a Vs disposizione.
Giurisprudenza indicativa

 
 

 

 
 
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