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Rimborso IRAP |
Dal Segretario Amministrativo della FIMMG
di Napoli, dott. Corrado Calamaro, riceviamo e pubblichiamo
In
questo ultimo periodo si fa un gran parlare di IRAP e della possibilità
di ottenere la restituzione (rectius: rimborso) di quanto già versato.
Orbene
La FIMMG provinciale di Napoli ha chiesto di chiarire al proprio
consulente legale come utilmente potersi regolare in questa materia. La
questione si è posta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 156/01 emanata a seguito dell’ordinanza di rimessione della C.t.p. di
Como con la quale si chiedeva la fondata incostituzionalità dell’Irap
per violazione sostanziale del principio di capacità contributiva
sancito dall’art. 53 della Costituzione, la Corte non ha ritenuto
fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice
rimettente, considerando legittimo l’impianto del tributo, ma ha
sottolineato l’inesistenza del presupposto oggettivo di applicazione
dello stesso in assenza di un’apprezzabile organizzazione dei fattori
della produzione. In
particolare si legge nella citata sentenza che:
“… mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla
nozione d’impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda
l’attività di lavoro autonomo… nel senso che è possibile ipotizzare
un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di
capitali e di lavoro altrui.”.
Secondo i giudici della Consulta è evidente, quindi, che nel caso di
un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di
organizzazione, risulterà mancante il presupposto stesso dell'Irap rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività
autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità
dell'imposta stessa. Sulla
base dei principi affermati in detta sentenza della Corte Costituzionale
si e' venuto consolidando a livello giurisprudenziale l'orientamento
secondo il quale l'Irap si
rende dovuta solo quando si e' in presenza di un contribuente che
esercita la sua attività con un'organizzazione autonoma, che sia, cioè
costituita da un insieme di capitale anche se di importo non elevato, e
di lavoro, coordinati ed organizzati in modo autonomo tale da creare
valore aggiunto anche senza l'apporto personale del professionista. Nel
dettaglio, nella cennata giurisprudenza, viene riconosciuto legittimo il
rimborso IRAP in assenza di un’adeguata struttura organizzativa. Ciò
sostanzialmente si verifica nei casi di:
- Attività svolta direttamente dal professionista senza
apporto di lavoro dipendente;
- Attività svolta direttamente dall’imprenditore con beni
strumentali di valore esiguo. Tanto
precisato e riferendosi in particolare all’attività esercitata da un
medico di assistenza primaria, in presenza dei due detti presupposti, va
senza dubbio riconosciuta attualmente legittima e fondata la richiesta
di rimborso IRAP e il successivo (in caso di rigetto ovvero di silenzio
rigetto) ricorso alla Comissione Tributaria Competente. Per
quanto concerne invece i medici che hanno una segretaria opportunamente
si consiglia di presentare da subito istanza di rimborso alla competente
Agenzia delle Entrate e valutare successivamente (in caso di rigetto o
di silenzio rigetto), in ragione del termine ordinario di prescrizione
decennale, la possibilità di proporre ricorso Giurisdizionale atteso che
ad oggi non si è ancora formata una giurisprudenza netta (in tema di
rimborso in presenza di lavoratori dipendenti). Ciò
ovviamente eviterà, quantomeno in relazione agli iscritti FIMMG il
verificarsi di situazioni ovvero pronunce di carattere diametralmente
opposto.
Ovviamente anche in questo caso specie per chi non ha la segretaria e/o
lavoratori dipendenti ci si avvarrà dell’ausilio del nostro consulente
legale. Per
ulteriori informazioni siamo a Vs disposizione.
Giurisprudenza indicativa
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Domanda di istanza per rimborso IRAP |
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