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Con una definitiva sentenza del TAR
Campano, sezione prima, contro la Regione Campania e L'ASL Benevento 1,
è stata annullata la nota aziendale con la quale venivano imposti
provvedimenti per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata
ai medici di Medicina Generale, recante disposizioni operative relative
al “budget” individuale di spesa farmaceutica. Ecco la copia della sentenza
Sentenza in formato pdf

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8752 reg. sent.
anno 2007
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima,
ha pronunciato la seguente N. 5957 reg. gen.
anno 2006
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 5957/06 reg. gen. proposto dalla soc. coop. Samnium
Medica, in persona del presidente legale rappresentante p.t. dott.
Simone Crescenzo, ricorrente anche in proprio e dai dottori De Marca
Ermenegildo, Catalano Antonio, Landolfi Raffaello, Pacelli Antonio,
Cosenza Guido, Albanese Antonio, Gentile Nicola, Iannotti Carlo, Marra
Rosaria, Colucciello Gerardo, Albanese Ida Antonietta, Di Paola Roberto,
Cutillo Giovanni Antonio, Di Mezza Giuseppe, Paradiso Gennaro, Buono
Giuseppe, Buonomo Giuseppe, Palmieri Filomena, Sannino Antonio,
Sauchelli Mario, Trofa Giuseppina, De Blasio Domenico, Insogna Maria
Assunta, Colella Maria Grazia, Marotta Mario, Izzo Amelia, De Girolamo
Giuseppe, Borzillo Domenico, Petroccia Mariolina, Togna Primo, Casale
Caterina, Sabione Attilio, Aceto Eleonoro Nicola, Polcino Remigio, Di
Mezza Fernanda, Carrese Pasquale, Della Ratta Carmine, Marotta Michele,
Lavorgna Filomeno, Bove Pasquale, Montefusco Alfredo, Salerno Bernardo,
De Cicco Franco, Petretti Mario Rosario, Bocchino Bruno, Meola Pietro,
Servodio Rosa, Luciani Vincenzo, Pedicini Cosimo, Camilleri Giacomo,
Bruno Lodovico, Melillo Vincenzo, Panella Enrico, Maio Clementina,
Falato Maria Rosaria, Bocchini Giancarlo, Miele Arturo, De Franceso
Alfonso, Ciccarello Claudio Antonio, Fusaro Angelo, Federico Emilio
Libero, Conte Angelo, Majatico Annio, Di Palo Sabatino, De Blasi
Giuseppe, Braucci Pasquale, Monteforte Gabriele, Antonino Rosario,
Forgione Gaspare, Lago Vincenzo, Li Donni Nicolò Emanuele, Molfetta
Antonio, Pastore Antonio, Bozzi Domenico, Stasi Antonio, Savoia
Silvestro Alessandro, Clemente Beniamino, Zoino Mario, Pedoto Maria
Cristina, Vitale Lucia, Di Santo Alessandro, Cardone Cesare e Capone
Angelina, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaello Capunzo, con lo
stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla via Tommaso Caravita n.
10,
c o n t r o
- Azienda sanitaria locale di Benevento 1, in persona del Direttore
generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Chiosi, con lo
stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Palepoli n. 20,
- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta
regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beatrice Dell'Isola,
Alessandra Miani e Tiziana Taglialatela, con le stesse elettivamente
domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81,
- Distretto sanitario di Benevento 1, in persona del legale
rappresentante p.t., n. c.,
- Distretto sanitario di Benevento 2, in persona del legale
rappresentante p.t., n. c.,
- Distretto sanitario di Montesarchio, in persona del legale
rappresentante p.t., n. c.,
- Distretto sanitario di Morcone, in persona del legale rappresentante
p.t., n. c.,
- Distretto sanitario di San Bartolomeo in Galdo, in persona del legale
rappresentante p.t., n. c.,
- Distretto sanitario di Telese Terme, in persona del legale
rappresentante p.t., n. c.,
per l'annullamento
della nota A.s.l. prot. n. 101088 dell'11/7/2006 e delle singole
comunicazioni da parte dei distretti concernenti l'imposizione di un
“budget”; “in parte qua” della delibera della Giunta regionale n. 800
del 16/6/2006; della nota regionale prot. n. 547449 del 23/6/2006; di
ogni altro atto connesso, ivi compresa nei limiti dell'interesse la
delibera di Giunta regionale n. 1843 del 9/12/2005;
e per la condanna
dell'amministrazione al risarcimento dei danni;
sui motivi aggiunti proposti dai ricorrenti
per l'annullamento
della delibera A.s.l. n. 214 del 13/7/2006, concernente i provvedimenti
per il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, della nota
prot. n. 107123 del 24/7/2006, recante disposizioni operative relative
al “budget” individuale di spesa farmaceutica; della nota A.s.l. prot.
n. 379/ASB del 10/10/2006, contenente i limiti di spesa farmaceutica per
il primo semestre del 2006; degli atti connessi ivi compresa la nota
prot. n. 101632 del 12/7/2006, concernente le azioni di contenimento dei
costi;
nonché per l'annullamento
del verbale di incontro in data 12/6/2006 tra la A.s.l. Benevento 1 e le
rappresentanze sindacali, della nota prot. n. 101537 del 12/6/2006,
della delibera della Giunta regionale n. 4062 del 7/9/2001, della nota
prot. n. 149636 del 27/10/2006, della nota prot. n. 154.939_AFT/06 del
7/11/2006, del verbale della riunione del 31/7/2006, della nota prot. n.
58867 del 10/4/2007 avente ad oggetto notifica budget spesa farmaceuica
2007, della nota prot. n. 53842 del 29/3/2007 concernente il
monitoraggio della spesa farmaceutica, della nota prot. n. 70511 del
3/5/2007 contenente il report per la spesa farmaceutica e specialistica
anno 2006, della nota prot. n. 62101 del 14/4/2007 avente ad oggetto MMG
e PLS spesa anno 2006, delle singole comunicazioni a ciascuno dei
ricorrenti con l'imposizione dei relativi budget, di ogni altro atto
connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;
vista la memoria di costituzione in giudizio della A.s.l. con i relativi
allegati;
visti i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti con i relativi allegati;
viste le memoria difensive prodotte dalle parti;
vista la documentazione prodotta dalla A.s.l.;
visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 4/7/2007, relatore il cons. Donadono, uditi
gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.
F A T T O
Con ricorso notificato il 29/9/2006, la cooperativa Samnium Medica e i
medici di medicina generale elencati in epigrafe impugnavano gli atti
con i quali venivano fissati budget di spesa individuale per ciascun
professionista con il contingentamento del numero massimo di ricette
assegnabili annualmente in base alla popolazione assistita pesata per
età.
La Regione e la A.s.l. si costituivano in giudizio resistendo al
gravame.
Con atto notificato il 30/10/2006 i ricorrenti proponevano motivi
aggiunti.
Con ordinanza n. 3573 del 20/12/2006, la domanda incidentale di
sospensione veniva respinta.
Con ordinanza n. 257 del 19/4/2007 venivano disposti incombenti
istruttori ai quali la A.s.l. dava parziale esecuzione depositando i
documenti allegati alla nota n. 77828 del 16/5/2007.
Con atto notificato l'8/6/2007 l'impugnativa veniva estesa ad ulteriori
atti adottati in merito.
D I R I T T O
1. La difesa della A.s.l. resistente eccepisce preliminarmente l'improcedibilità
del ricorso in quanto i provvedimenti impugnati avrebbero esaurito la
loro efficacia, limitata all'esercizio 2006.
In proposito è da osservare che, con apposita ordinanza istruttoria, è
stata disposta l'acquisizione di relazioni di chiarimenti in ordine
all'impiego del “fondo di riserva”, alla situazione di ciascun
ricorrente rispetto al “budget” assegnato nel 2006, nonché
all'applicazione del “budget” in questione nel 2007. La A.s.l., onerata
dell'incombente istruttorio, non ha fornito i richiesti chiarimenti.
Atteso anche il comportamento processuale dell'amministrazione
resistente, non si può escludere che gli atti impugnati abbiano avuto o
possano tuttora avere concreti effetti lesivi per i ricorrenti.
Pertanto non può dirsi dimostrato che sia sopravvenuta la carenza di
interesse al ricorso.
2. La difesa regionale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per
omessa impugnazione nei termini della delibera di Giunta n. 1843 del
2005 con la quale era stata prevista, come strumento di contenimento
della spesa sanitaria, la determinazione di un “budget” da applicare a
livello di distretto ai singoli medici prescrittori per l'assistenza
farmaceutica, specialistica e riabilitativa.
Anche questa eccezione va disattesa: la delibera regionale in questione
ha carattere generale ed astratto, per cui essa l'interesse, e quindi
l'onere, a contestare tale atto presupposto non nasce prima
dell'emanazione degli atti applicativi, con i quali diviene concreta ed
attuale la sua attitudine lesiva.
3. Nel merito i ricorrenti deducono:
- violazione del diritto alla salute dei cittadini, garantito dall'art.
32 cost., in quanto sarebbero introdotte limitazioni e condizionamenti
alle indicazioni terapeutiche del medico curante, fino al punto da
negare l'assistenza sanitaria, compromettendo funzioni e compiti del
servizio sanitario nazionale enunciati nell'art. 1 della legge n. 833
del 1978;
- violazione del principio del libera esercizio della professione
medica, garantito dall'art. 5 del codice deontologico, in quanto
risuterebbero subordinate a imposizioni e suggestioni le indicazioni
terapeutiche del medico;
- violazione dell'art. 32, co. 1, della legge n. 449 del 1997, in quanto
gli interventi di contenimento della spesa sanitaria non potrebbero
comunque compromettere gli obiettivi di tutela della salute;
- violazione del d.P.C.M. 29/11/2001 in quanto le misure introdotte
sarebbero in contrasto con i livelli essenziali di assistenza sanitaria,
sacrificando l'assistenza di base;
- violazione dell'art. 1, co 173, della legge n. 311 del 2004 e della
Conferenza Stato-Regione del 23/3/2005, in quanto l'equilibrio
economico-finanziario del settore andrebbe perseguito innanzi tutto
mediante il blocco delle assunzioni e dell'affidamento di incarichi
esterni, non certamente tagliando l'assistenza farmaceutica;
- violazione del punto 11, lett. a), della delibera di Giunta regionale
n. 800 del 2006, nella parte in cui prevede la collaborazione delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative per la
definizione di siffatte determinazione, in quanto i budget non sarebbero
stati concordati con la ricorrente cooperativa;
- contraddittorietà, in quanto le stesse note con le quali si fissano i
budget raccomanderebbero ai medici di non intaccare i livelli essenziali
di assistenza;
- contraddittorietà in quanto la determinazione dei budget si
collocherebbe ad un livello più basso della spesa dell'esercizio
precedente, nonostante il maggior finanziamento per l'anno 2006;
- violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto non
sarebbero stati invitati a partecipare al procedimento i soggetti
interessati e le loro associazioni di categorie;
- violazione dell'art. 4, co. 8, della legge n. 412 del 1991, in quanto
la delibera della A.s.l. Benevento 1 n. 214 del 2006 non sarebbe stata
trasmessa alla Giunta regionale per il prescritto controllo;
- violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto i
provvedimenti sarebbero immotivati;
- violazione delle normativa citata e dell'ordine istruttorio del
Giudice amministrativo, in quanto i limiti alla spessa sanitaria non
esaurirebbero i loro effetti al 2006, ma sarebbero destinati ad incidere
anche nell'anno successivo, pesando con prescrizioni limitative
dell'assistenza di base e ostacolando l'esercizio delle professione
sanitaria, senza fornire spiegazioni.
Sull'argomento, la difesa regionale obietta che il budget, inteso come
strumento finalizzato ad assicurare il contenimento dei costi, previsto
come obiettivo dall'art. 3 della legge finanziaria regionale n. 24 del
2005, trae la sua fonte normativa dall'art. 8, co. 1, lett. f), del d.
lgs. n. 502 del 1992 che consente di prevedere, negli accordi collettivi
nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali per regolare i
rapporti con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera
scelta, “modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla
base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi
nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività
e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici
singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
attività del distretto”.
L'osservazione è esatta ma non giova alla difesa regionale.
Infatti la disposizione richiamata dispone che la materia deve essere
trattata e regolata dagli accordi collettivi nazionali. Non risulta che
un meccanismo di contenimento della spesa, così come attuato negli atti
impugnati, con la predeterminazione del numero massimo di ricette
assegnabili a ciascun medico, sia attualmente contemplato dall'accordo
collettivo nazionale vigente.
Né la fissazione di un contingentamento delle prescrizioni terapeutiche
è previsto dalle altre norme, richiamate negli atti impugnati, che
stanziano le risorse finanziarie, che fissano gli obiettivi di risparmio
della spesa sanitaria e di equilibrio economico-finanziario e che
prescrivono l'adozione di coerenti interventi di programmazione e di
organizzazione del settore.
E neppure l'introduzione dei suddetti “budget” può essere compresa
nell'ambito applicativo dei tetti di spesa previsti per i soggetti
accreditati con il sistema sanitario regionale, ai sensi dell'art.
8-quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 32, co. 8, della
legge n. 449 del 1997.
I tetti di spesa rappresentano infatti la quantità delle prestazioni che
l'amministrazione intende acquistare, sulla base normalmente di accordi
contrattuali, dalle strutture e dai professionisti privati accreditati.
La fissazione dei tetti non esclude che la singola prestazione sia
erogata da un'altra struttura, pubblica o privata, accreditata.
E' evidente che, se invece la limitazione viene ad incidere sulla
prescrizione terapeutica da parte del medico curante, rischia di essere
di fatto inibita in assoluto l'erogazione, in favore dell'assistito,
della prestazione sanitaria a carico del sistema sanitario regionale.
Tale meccanismo viene ad intaccare direttamente la fruizione, da parte
del cittadino, di una prestazione sanitaria necessaria o utile per la
sua salute (fine a prova contraria) secondo quanto il medico di fiducia
ritiene di dover prescrivere, secondo scienza e coscienza, in base a
determinazioni diagnostiche e scelte terapeutiche appropriate (fino a
prova contraria). Infatti, a seconda che il medico si trovi ad aver
superato il proprio massimale, l'erogazione di una prestazione, sia pure
indispensabile ed urgente per la tutela della salute, risulterà
subordinata ad un vincolo esogeno, imposto al professionista
prescrittore, che prescinde del tutto dalle condizioni del paziente e
dai protocolli elaborati dalla pratica medica.
Tale evenienza si palesa in contrasto con i livelli essenziali di
assistenza definiti con d.P.C.M. 29/11/2001, per salvaguardare il
diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione, nei
limiti compatibili con le risorse a ciò devolute.
Rientra altrimenti nella competenza politico-amministrativa delle
autorità preposte al settore (Regione, A.s.l.) stabilire, predisporre e
impiegare altri strumenti e diverse modalità per prevenire, monitorare,
verificare e sanzionare sprechi, abusi o frodi, allo scopo di assicurare
e garantire la congruità e la correttezza delle prescrizioni dei medici
di base e di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse
disponibili in particolare per l'assistenza farmaceutica.
La fondatezza delle esaminate doglianze sotto il profilo in questione è
assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte dai ricorrenti.
4. La domanda risarcitoria va disattesa, essendo sprovvista di prova in
ordine alla esistenza ed alla consistenza dell'evento dannoso.
5. In conclusione l'impugnativa in esame va quindi accolta per quanto di
ragione.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di
giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, in
accoglimento del ricorso n. 5957/06, annulla gli atti impugnati nei
limiti dell'interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2007, con
l'intervento dei signori:
Antonio Guida Presidente
Fabio Donadono consigliere estensore
Paolo Corciulo 1° referendario
Il Presidente
L'estensore
ric. n. 5957/06 reg. gen.
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