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STATUTO  MediCoop  VESEVO
SOCIETA' COOPERATIVA
 

TITOLO I

ART. 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente  denominata “MEDICOOP VESEVO SOCIETA' COOPERATIVA”.

La società adotta, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità limitata.

ART. 2) - SEDE

La società cooperativa ha sede in Torre del Greco attualmente fissato ai sensi dell’art. 111 ter delle disposizioni di attuazione al c.c al Corso Vittorio Emanuele n. 119.

L'organo amministrativo assemblea potrà trasferire la sede nell'ambito del territorio comunale, istituire e sopprimere sedi non secondarie, filiali e rappresentanze nei territori di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218.

L'organo amministrativo potrà inoltre istituire e sopprimere uffici tecnici, commerciali ed amministrativi, nonché depositi e magazzini.

ART. 3) - DURATA

La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2053, salvo proroga o anticipato scioglimento.

ART. 4) – SCOPO

I Medici di Medicina Generale possono aderire alla Società Cooperativa allo scopo di:

* qualificare e migliorare la loro professionalità;

* migliorare l'assistenza ai pazienti;

* svolgere attività economicamente redditizie, non realizzabili individualmente.

La Cooperativa è un mezzo per ampliare le capacità operative dei Medici di Medicina Generale, svolgere attività ed offrire prestazioni di primo livello nella loro globalità (attività attualmente delegate in parte ad altre figure professionali o altre organizzazioni no profit), cogliere tempestivamente opportunità derivanti dalla trasformazione dell'offerta garantita dalle strutture sanitarie pubbliche. La prestazione dei Soci in favore della Società Cooperativa può avvenire in forma di collaborazione autonoma. Scopo della Società Cooperativa è prevalentemente quello di offrire ai propri Soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi di cui al successivo art. 5. Conseguentemente la tutela dei Soci in favore della Società Cooperativa è esercitata dalla Società Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.
La Società Cooperativa è retta e disciplinata dai principi di mutualità senza scopo di lucro. L'adesione ad organismi ed Enti di rappresentanza sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La Cooperativa, esclusa qualunque attività che possa essere in contrasto con i divieti di legge, in particolare con quelli sull'esercizio in forma societaria di prestazioni di assistenza o consulenza in campo medico - sanitario, si propone di svolgere le attività di cui all'art. 5. Tra gli scopi sociali rientra ogni attività e quant'altro nel tempo risulti funzionale ed idoneo ad elevare qualitativamente l'attività del medico di medicina generale.

ART. 5) - OGGETTO SOCIALE

In relazione al perseguimento del proprio scopo mutualistico, nei limiti della normativa anche regolamentare vigente e tenuto conto degli interessi e requisiti dei soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale della cooperativa, e che verrà svolta secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall’art. 2512 c.c. in applicazione dell’articolo 71 del D.P.R. 22.7.96 n. 484 e del Regolamento Regione Campania – delibera n. 8052 del 10.10.97, e successive modifiche e con esclusione espressa da parte della stessa di ogni e qualunque attività ed esercizio in forma societaria di prestazioni di assistenza o consulenza in campo medico-sanitario, è:

- la gestione di un centro per la fornitura di servizi sanitari specialistici ed attività funzionali alla medicina generale da erogarsi da liberi professionisti in convenzione con il centro medesimo.

Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di categoria nazionale, regionale e territoriale, nonché a convenzioni locali con enti pubblici e/o privati quali ASL, categorie professionali, enti mutualistici ed assicurativi, nonché associazioni, circoli e sodalizi privati di altra natura, tutto ciò ispirandosi alla legge n. 381 dell'8/11/91.

La cooperativa potrà svolgere inoltre:

- la gestione, l'esercizio,  la conduzione di case di riposo, residenze protette (r.s.a.) per persone allettate, di cronicari e di case di riposo in genere, nonché la predisposizione,  l'organizzazione e la gestione dei mezzi, personale e servizi per l'esercizio di case di cura, ambulatori specialistici, poliambulatori e centri sanitari in genere e fermo restando che le prestazioni sanitarie e parasanitarie siano riservate ai soggetti abilitati ai sensi di legge, nel rispetto della legge 18 maggio 1939;

- la gestione di servizi tecnici ed amministrativi agli studi dei soci;

- la fornitura agli associati di strumenti, tecnologie metodologie finalizzate alla ottimizzazione delle attività di medicina generale, per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 8, 37, 39, 40, 44, 70, 71 del D.P.R. 484/96 e degli accordi regionali campani, pubblicati il 03/11/1997 n. 57;

- curare la redazione, la pubblicazione, la stampa e la diffusione di periodici di carattere scientifico,  culturale, sociale e sindacale per tutti coloro che operano nel sociale, nella sanità;

- organizzare iniziative informatiche con corsi di formazione, di aggiornamento, di seminari, gruppi di studio, convegni, congressi nazionali ed internazionali con verifica e pianificazione di protocolli terapeutici, diagnostici, clinici facilitando i rapporti con centri di ricerche, istituti a carattere scientifico, università, istituzioni regionali, a.s.l., ospedali, industrie farmaceutiche, etc.;

- curare la gestione di centri per l'assistenza sanitaria secondo le più svariate forme di ricerca, sperimentazione gestionale, giuridica anche sulla base di concessioni, di rapporti convenzionali, di servizi ed opere stipulate tra pubblici e privati, enti di qualsiasi forma e tipo nascente, attuale e futura;

- l'organizzazione di prestazioni infermieristiche, paramediche e domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci;

- l'organizzazione di prestazioni mediche, anche a mezzo di equipes mediche, appositamente costituite,  per la reperibilità notturna e festiva, nonché per le sostituzioni e turnazioni dei soci;

- in particolare fra gli scopi sociali rientrano le sopraelencate attività funzionali ed idonee ad elevare qualitativamente l'attività del medico di medicina generale, tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze scientifiche inerenti all'esercizio dell'arte medica.

La società cooperativa può compiere tutti gli atti necessari ed utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro:

- compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, creditizie finanziarie,, con esclusione di quelle di legge, in particolare di quelle previste dagli artt. 106 e 113 del D.L. n. 385 dell'1.9.93 e dalla legge n. 1 del 2.1.91, atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

ART. 6) - REQUISITI MUTUALISTICI

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente articolo 5).

L’Organo Amministrativo ed i sindaci se nominati documentano la suddetta condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall’articolo 2513 c.c.

La società in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari, eventualmente emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Le clausole di cui sopra potranno essere modificate con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

TITOLO II

ART. 7) - SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone aventi la qualifica di Medico,interessati al raggiungimento degli scopi sociali;

Possono essere ammessi anche soci sovventori,che investono capitali nella Cooperativa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa;

i soci sovventori possono essere persone fisiche e/o persone giuridiche,nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Qualora il numero dei soci sia compreso fra tre e nove, è esclusa la possibilità di associare persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2522 c.c. 2° comma.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.

ART. 8) - AMMISSIONE DI SOCI

 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

Per i soci cooperatori:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

Per i soci sovventori:

Se trattasi di persona fisica ditta individuale:

a) le generalità, come sopra, del titolare e della persona validamente autorizzata ad impegnare la ditta;

b) il nominativo della ditta e l’insegna, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, la sede della ditta.

La ditta individuale deve altresì allegare il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio con l’indicazione della inesistenza di procedure concorsuali, nonché dei poteri conferiti alla persona che può obbligare validamente la ditta.

Se trattasi di persona giuridica:

c) l’esatta denominazione sociale, il numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese, il capitale sociale sottoscritto e versato, la sede legale, il nominativo del rappresentante legale.

La persona giuridica deve altresì allegare certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese, attestante, oltre i poteri conferiti al rappresentante legale, l'inesistenza di procedure concorsuali. La domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell’atto costitutivo e dalla deliberazione dell’organo competente.

La domanda di ogni socio dovrà, altresì, contenere:

b) l'indicazione dell'attività esercitata e dei requisiti prescritti al precedente art. 7;

c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nei limiti previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo accerta l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità di cui  all'art. 7 delibera sulla domanda. L'eventuale diniego di ammissione deve essere adeguatamente motivato e comunicato nei modi di legge. In tal caso si potrà richiedere che sull'ammissione si pronunci l'assemblea dei soci nei modi di legge.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 9. Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Ciascun socio lavoratore instaura con la cooperativa un rapporto associativo, dal quale gli derivano tutti i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge, ed un distinto rapporto di lavoro. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore e dal tipo di rapporto instaurato discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

I soci sono obbligati:

a) a versare e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma  c) del precedente art. 8, con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 15;

b) a versare il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea,  su proposta degli amministratori;

b) a versare la tassa di ammissione, il cui ammontare verrà determinato dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

c) ad osservare  il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) a partecipare all'attività dell'impresa sociale ed in particolare ad adempiere le obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici che si instaurano con la cooperativa. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici dovrà essere rispettato il principio di parità di trattamento.

ART. 10) - RECESSO

La qualità di socio si perde per recesso. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i presupposti che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso va esercitato nei modi di legge e ha effetto quanto al rapporto associativo con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto, in ogni caso, con la chiusura dell'esercizio in corso.

Il socio che recede si impegna a non svolgere attività concorrenziali con quelle svolte dalla cooperativa per un periodo di trecentosessantacinque giorni, sia personalmente che attraverso partecipazione in società di qualunque tipo.

ART. 11) - ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde per esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso dall'organo amministrativo il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che svolga attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa;

d) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il socio escluso non potrà svolgere attività concorrenziali con quelle svolte dalla cooperativa per un periodo di  trecentosessantacinque giorni, sia personalmente che attraverso partecipazione in società di qualunque tipo.

ART. 12) - DECESSO DEL SOCIO

La qualità di socio si perde per causa di morte. Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o legatari possono subentrare nella di lui quota sociale purchè posseggano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro trecentosessantacinque giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro che assumerà la qualifica di socio o che li rappresenterà di fronte alla società.

ART. 13) RIMBORSO DELLA QUOTA

Il socio receduto o escluso, o gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate a titolo di quota di capitale sociale, oppure della minore somma, per perdite imputabili al capitale, risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La domanda del rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata entro il termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale a pena di decadenza.

TITOLO III

ART. 14) - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque) e non superiore ad euro 500,00 (cinquecento). Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere un numero di quote il cui valore complessivo sia superiore a euro 100.000,00 (centomila). Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto e a vincoli di qualsiasi genere.

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili annuali ad essa destinate ai sensi dell'art. 2545-quater e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi dei soci defunti nonchè con le tasse di ammissione;

c) da eventuali riserve straordinarie, costituite sia mediante devoluzioni di parte degli utili disponibili sia con proventi straordinari.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale e saranno destinate, in sede di liquidazione della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e in via sussidiaria i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ART. 15) - VERSAMENTI

Le quote sottoscritte e l'eventuale sovraprezzo potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il cinquanta per cento dell'importo all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini e con le modalità da stabilirsi dall'organo amministrativo.

ART. 16) - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, entrambi da compilarsi con criteri di oculata prudenza, e provvede inoltre alla redazione della relazione al bilancio nella quale dovranno essere indicati specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e quant'altro richiesto dalla legge.

ART. 17) - UTILI

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno, in sede di approvazione dello stesso, così ripartiti:

a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

L'assemblea inoltre potrà destinare, nel rispetto di quanto previsto al 2° comma dell'art. 2545-quinquies, gli utili residui:

a) all'erogazione di un dividendo a soci, che non potrà, in ogni caso, superare l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a riserva straordinaria;

c) a fini mutualistici.

ART. 18) - RISTORNI

 In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci. Tale ripartizione, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, è realizzata secondo i criteri fissati in apposito regolamento.

ART. 19) - ACQUISTO E CESSIONE DELLE QUOTE

Gli amministratori possono acquistare quote della società purchè sussistano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2545-quinquies c.c. e nei limiti previsti dall'art. 2529 c.c.

Le quote non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

TITOLO IV

ART. 20) - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Amministratore Unico;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) Organo Amministrativo pluripersonale di natura non collegiale;

e) il Collegio Sindacale.

 ART. 21) - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci:

1) approva il bilancio;

2) provvede alla nomina delle cariche sociali e ne determina i poteri e l'eventuale compenso;

3) tratta tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;

4) delibera l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera su tutte le materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, ad eccezione di quelle che la legge riserva inderogabilmente agli amministratori.

6) decide, inoltre, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo ai soci. Tale ripartizione, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, è realizzata secondo i criteri fissati in apposito regolamento.

ART. 22) - CONVOCAZIONE

Le Assemblee dei soci sono generali e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, inviato ai soci, tramite raccomandata postale o a mano, telegramma o altri idonei sistemi di convocazione tra cui la posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e tutti gli amministratori.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora gravi esigenze lo richiedano nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 2364, 2° comma c.c.: in quest’ultimo caso  peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 23) - VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e siano in regola con i pagamenti delle quote sociali. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore nè sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale di assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano a meno che la maggioranza non richieda l'appello nominale. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio si oppone. Il verbale deve identificare i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. 

ART. 24) - VALIDITA' ASSEMBLEE

Le decisioni dei soci debbono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare..

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti ai soci e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo, per lo scioglimento anticipato della Cooperativa e per la nomina e attribuzione dei poteri ai liquidatori è necessario il voto favorevole della metà dei soci aventi diritto di voto.

ART. 25) - PRESIDENZA ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza dal Vice Presidente, in assenza di questi, dall'Amministratore più anziano presente o da un socio designato dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea, che può essere anche non socio. In caso di assemblea dei soci per modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio.

ART. 26) - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa può essere alternativamente amministrata::

- da un Amministratore Unico;

- da un Consiglio di Amministrazione;

- da un Organo Amministrativo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito all'atto di nomina..

L'assemblea dei soci sceglie quale sistema di amministrazione adottare.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica fino a revoca o dimissioni o fino a quando l'assemblea non decida di modificare o il numero degli amministratori o di nominare l'Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si compone da tre a sette membri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Essi non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea la quale può stabilire anche che vengano concessi loro gettoni di presenza. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, se questo non è nominato dall'assemblea, ed eventualmente il Vice Presidente. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di Amministratori Delegati, determinando il contenuto e i limiti della delega. Non possono, in ogni caso, essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 c.c., nell'articolo 2544 e quelle non delegabili previste dalle altre leggi vigenti. Le cariche di Presidente e di amministratore delegato sono cumulabili. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione e, nei casi urgenti a mezzo di messo o telegramma in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

  ART. 27) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione della società senza eccezione di sorta e gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano per legge in modo inderogabile riservati all'assemblea.

L'organo amministrativo avrà quindi, a titolo esemplificativo, la facoltà di:

- curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;

- redigere i bilanci;

- compilare eventuali regolamenti interni;

- stipulare tutti gli atti e contratti attinenti alla attività sociale, compresi acquisti, vendite e permute di beni mobili ed immobili e di diritti reali;

- consentire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie;

- rinunziare ad ipoteche legali;

- compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti bancari, e compiere qualsiasi operazione di banca, stipulare contratti di mutuo, concedendo

tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, avallare scontare e quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

- costituire o aderire ad associazioni temporanee tra imprese (A.T.I.) per lo svolgimento di attività  similari connesse o coordinate a quella svolta dalla cooperativa limitatamente al periodo necessario per il suo compimento;

- stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati fare transazioni e compromessi in arbitri e amichevoli compositori.

Inoltre dovrà deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonchè assumere decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 28) - FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'Amministratore Unico, a ciascuno degli Amministratori  con poteri disgiunti o agli Amministratori con poteri congiunti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente e agli eventuali Amministratori delegati nei limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 29) - CONTROLLO SOCIALE

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 30) - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci. Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori contabili, , i restanti membri possono essere scelti i soggetti di cui all'art. 2397 c.c. Essi sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea la quale nomina anche il Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Essi hanno diritto ad una retribuzione che deve essere fissata all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge.

ART. 31) - FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, ed esercita, nei casi previsti dalla legge, il controllo contabile sulla società accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Inoltre i Sindaci partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, alle assemblee dei soci e a quelle del Comitato Esecutivo, se nominato, ed assolvono a tutte le altre funzioni i attribuitegli dalla legge, in particolare possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Essi debbono riunirsi almeno ogni centottanta giorni, di tali riunioni deve redigersi apposito verbale che verrà trascritto nell'apposito libro sociale.

In mancanza del Collegio Sindacale il controllo contabile può essere affidato ad un revisore contabile eletto dall'assemblea dei soci che all'atto della nomina ne fisserà la retribuzione per tutta la durata della carica.

TITOLO V

ART. 32) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),2),3),5),6) e 7) dell'art. 2484 4 c.c., nonchè per la perdita di capitale sociale. L'assemblea, che dichiara lo scioglimento della società, nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri e le retribuzioni.

Il patrimonio sociale residuo, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, nei limiti di cui all'art.17, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. ll della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. Le clausole di cui sopra potranno essere modificate con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

ART. 33) - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea, ma con le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria.

ART. 34) - DISPOSIZIONI GENERALI

La società verrà iscritta nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente, presso il quale verranno depositati annualmente i propri bilanci. Il numero di iscrizione presso il suddetto Albo dovrà essere indicato negli atti e nelle corrispondenza della cooperativa.

ART. 35) - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto valgono le norme del vigente c.c. e delle leggi speciali sulla cooperazione.

 
 

 

 
 
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