|
ART. 1) - DENOMINAZIONE
E' costituita una società
cooperativa a mutualità prevalente
denominata “MEDICOOP VESEVO SOCIETA'
COOPERATIVA”.
La società adotta, in quanto
compatibili, le norme della società
a responsabilità limitata.
ART. 2) - SEDE
La
società cooperativa ha sede in Torre del Greco attualmente
fissato ai sensi dell’art. 111 ter delle
disposizioni di attuazione al c.c al
Corso Vittorio Emanuele n. 119.
L'organo amministrativo assemblea
potrà trasferire la sede nell'ambito
del territorio comunale, istituire e
sopprimere sedi non secondarie,
filiali e rappresentanze nei
territori di cui al T.U. approvato
con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218.
L'organo amministrativo potrà
inoltre istituire e sopprimere
uffici tecnici, commerciali ed
amministrativi, nonché depositi e
magazzini.
ART. 3) - DURATA
La
società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2053,
salvo proroga o anticipato scioglimento.
ART. 4) – SCOPO
I
Medici di Medicina Generale possono aderire alla Società
Cooperativa allo scopo di:
*
qualificare e migliorare la loro professionalità;
* migliorare l'assistenza ai
pazienti;
* svolgere attività economicamente
redditizie, non realizzabili
individualmente.
La Cooperativa è un mezzo per
ampliare le capacità operative dei
Medici di Medicina Generale,
svolgere attività ed offrire
prestazioni di primo livello nella
loro globalità (attività attualmente
delegate in parte ad altre figure
professionali o altre organizzazioni
no profit), cogliere tempestivamente
opportunità derivanti dalla
trasformazione dell'offerta
garantita dalle strutture sanitarie
pubbliche. La prestazione dei Soci
in favore della Società Cooperativa
può avvenire in forma di
collaborazione autonoma. Scopo della
Società Cooperativa è
prevalentemente quello di offrire ai
propri Soci la possibilità di
fruire, a condizioni vantaggiose,
dei servizi di cui al successivo
art. 5. Conseguentemente la tutela
dei Soci in favore della Società
Cooperativa è esercitata dalla
Società Cooperativa e dalle
Associazioni di rappresentanza,
nell'ambito delle leggi in materia,
degli Statuti sociali e dei
Regolamenti Interni.
La Società Cooperativa è retta e
disciplinata dai principi di
mutualità senza scopo di lucro.
L'adesione ad organismi ed Enti di
rappresentanza sarà deliberata dal
Consiglio di Amministrazione.
La Cooperativa, per agevolare il
conseguimento dello scopo sociale e
la realizzazione dell'oggetto
sociale, potrà costituire fondi per
lo sviluppo tecnologico, per la
ristrutturazione ed il potenziamento
aziendale. La Cooperativa, esclusa
qualunque attività che possa essere
in contrasto con i divieti di legge,
in particolare con quelli
sull'esercizio in forma societaria
di prestazioni di assistenza o
consulenza in campo medico -
sanitario, si propone di svolgere le
attività di cui all'art. 5. Tra gli
scopi sociali rientra ogni attività
e quant'altro nel tempo risulti
funzionale ed idoneo ad elevare
qualitativamente l'attività del
medico di medicina generale.
ART. 5) - OGGETTO SOCIALE
In
relazione al perseguimento del proprio scopo mutualistico,
nei limiti della normativa anche regolamentare vigente e
tenuto conto degli interessi e requisiti dei soci,
l'attività che costituisce l'oggetto sociale della
cooperativa, e che verrà svolta secondo principi di
mutualità prevalente così come definiti dall’art. 2512 c.c.
in applicazione dell’articolo 71 del D.P.R. 22.7.96 n. 484 e
del Regolamento Regione Campania – delibera n. 8052 del
10.10.97, e successive modifiche e con esclusione espressa
da parte della stessa di ogni e qualunque attività ed
esercizio in forma societaria di prestazioni di assistenza o
consulenza in campo medico-sanitario, è:
- la gestione di un centro per la
fornitura di servizi sanitari
specialistici ed attività funzionali
alla medicina generale da erogarsi
da liberi professionisti in
convenzione con il centro medesimo.
Le prestazioni possono essere
erogate sia in ambito libero
professionale che in regime
convenzionale, ove per tale regime
si fa riferimento a contrattazione
di categoria nazionale, regionale e
territoriale, nonché a convenzioni
locali con enti pubblici e/o privati
quali ASL, categorie professionali,
enti mutualistici ed assicurativi,
nonché associazioni, circoli e
sodalizi
privati di altra natura, tutto ciò
ispirandosi
alla legge n. 381 dell'8/11/91.
La cooperativa potrà svolgere
inoltre:
- la gestione, l'esercizio, la
conduzione di case di riposo,
residenze protette (r.s.a.) per
persone
allettate,
di
cronicari
e di case di riposo in genere,
nonché la predisposizione,
l'organizzazione e la gestione dei
mezzi, personale e servizi per
l'esercizio di case di cura,
ambulatori specialistici,
poliambulatori
e centri sanitari in genere e fermo
restando che le prestazioni
sanitarie e
parasanitarie
siano riservate ai soggetti
abilitati ai sensi di legge, nel
rispetto della legge 18 maggio 1939;
- la gestione di servizi tecnici ed
amministrativi agli studi dei soci;
- la fornitura agli associati di
strumenti, tecnologie metodologie
finalizzate alla ottimizzazione
delle attività di medicina generale,
per l'attuazione delle disposizioni
di cui agli artt. 8, 37, 39, 40, 44,
70, 71 del D.P.R. 484/96 e degli
accordi regionali
campani,
pubblicati il 03/11/1997 n. 57;
- curare la redazione, la
pubblicazione, la stampa e la
diffusione di periodici di carattere
scientifico, culturale, sociale e
sindacale per tutti coloro che
operano nel sociale, nella sanità;
- organizzare iniziative
informatiche con corsi di
formazione, di aggiornamento, di
seminari, gruppi di studio,
convegni, congressi nazionali ed
internazionali con verifica e
pianificazione di protocolli
terapeutici, diagnostici, clinici
facilitando i rapporti con centri di
ricerche, istituti a carattere
scientifico, università, istituzioni
regionali, a.s.l., ospedali,
industrie farmaceutiche, etc.;
- curare la gestione di centri per
l'assistenza sanitaria secondo le
più svariate forme di ricerca,
sperimentazione gestionale,
giuridica anche sulla base di
concessioni, di rapporti
convenzionali, di servizi ed opere
stipulate tra pubblici e privati,
enti di qualsiasi forma e tipo
nascente, attuale e futura;
- l'organizzazione di prestazioni
infermieristiche, paramediche e
domiciliari nei confronti degli
assistiti dei soci;
- l'organizzazione di prestazioni
mediche, anche a mezzo di
equipes
mediche, appositamente costituite,
per la reperibilità notturna e
festiva,
nonché per le sostituzioni e
turnazioni
dei soci;
- in particolare fra gli scopi
sociali rientrano le
sopraelencate
attività funzionali ed idonee ad
elevare qualitativamente l'attività
del medico di medicina generale,
tenuto conto del naturale sviluppo
delle conoscenze scientifiche
inerenti all'esercizio dell'arte
medica.
La società cooperativa può compiere
tutti gli atti necessari ed utili
per l'attuazione dell'oggetto
sociale, e così tra l'altro:
- compiere tutte le operazioni
commerciali, mobiliari, immobiliari,
creditizie finanziarie,, con
esclusione di quelle di legge, in
particolare di quelle previste dagli
artt. 106 e 113 del D.L. n. 385
dell'1.9.93 e dalla legge n. 1 del
2.1.91, atte a raggiungere gli scopi
sociali e si avvarrà di tutte le
provvidenze ed agevolazioni di
legge.
ART. 6)
- REQUISITI MUTUALISTICI
La società cooperativa deve intendersi a mutualità
prevalente in ragione del tipo di scambio mutualistico
realizzato, così come determinato al precedente articolo 5).
L’Organo Amministrativo ed i sindaci
se nominati documentano la suddetta
condizione di prevalenza nella nota
integrativa al bilancio,
evidenziando contabilmente i
parametri determinati dall’articolo
2513 c.c.
La società in ragione della
dichiarata qualità di cooperativa a
mutualità prevalente, che intende
mantenere:
a) non potrà distribuire dividendi
in misura superiore all’interesse
massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di 2,5 punti
calcolati sul capitale sociale
effettivamente versato;
b) non potrà
remunerare
gli strumenti finanziari,
eventualmente emessi ed offerti in
sottoscrizione ai soci
cooperatori,
in misura superiore a due punti
rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve tra
i soci
cooperatori,
né durante la vita della
cooperativa, né successivamente al
suo scioglimento;
d) dovrà devolvere, in caso di
scioglimento della società, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione quanto
residua del patrimonio, dedotto il
capitale sociale ed i dividendi
eventualmente maturati. Le clausole
di cui sopra potranno essere
modificate
con le maggioranze previste per
l’assemblea straordinaria.
TITOLO II
ART. 7) - SOCI
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore
al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere ammessi come soci
cooperatori le persone aventi la
qualifica di Medico,interessati al
raggiungimento degli scopi sociali;
Possono essere ammessi anche soci
sovventori,che investono capitali
nella Cooperativa e che non si
avvalgono delle prestazioni
istituzionali di questa;
i soci sovventori possono essere
persone fisiche e/o persone
giuridiche,nei limiti previsti dalla
legge e dal presente statuto.
Qualora il numero dei soci sia
compreso fra tre e nove, è esclusa
la possibilità di associare persone
giuridiche, ai sensi dell’art. 2522
c.c. 2° comma.
Possono essere ammessi come soci
anche elementi tecnici ed
amministrativi, in numero
strettamente necessario al buon
funzionamento dell'impresa sociale e
nel rispetto dei limiti stabiliti
dalla legge.
Non possono essere soci gli
interdetti, gli inabilitati, i
falliti non riabilitati e coloro che
esercitano imprese identiche o
affini con quelle della cooperativa.
ART. 8) - AMMISSIONE DI SOCI
Chi
intende essere ammesso come socio dovrà presentare
all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà
contenere, se trattasi di persona fisica:
Per i soci cooperatori:
a) nome, cognome, luogo e data di
nascita, domicilio e cittadinanza;
Per i soci sovventori:
Se trattasi di persona fisica ditta
individuale:
a) le generalità, come sopra, del
titolare e della persona validamente
autorizzata ad impegnare la ditta;
b) il nominativo della ditta e
l’insegna, il numero di iscrizione
alla Camera di Commercio, la sede
della ditta.
La ditta individuale deve altresì
allegare il certificato rilasciato
dalla Camera di Commercio con
l’indicazione della inesistenza di
procedure concorsuali, nonché dei
poteri conferiti alla persona che
può obbligare validamente la ditta.
Se trattasi di persona giuridica:
c) l’esatta denominazione sociale,
il numero d’iscrizione nel Registro
delle Imprese, il capitale sociale
sottoscritto e versato, la sede
legale, il nominativo del
rappresentante legale.
La persona giuridica deve altresì
allegare certificato di vigenza
rilasciato dal Registro Imprese,
attestante, oltre i poteri conferiti
al rappresentante legale,
l'inesistenza di procedure
concorsuali. La domanda, deve essere
sottoscritta dal legale
rappresentante, e deve essere
corredata da copia dell’atto
costitutivo e dalla deliberazione
dell’organo competente.
La domanda di ogni socio dovrà,
altresì, contenere:
b) l'indicazione dell'attività
esercitata e dei requisiti
prescritti al precedente art. 7;
c) l'ammontare delle quote che si
propone di sottoscrivere, nei limiti
previsti dalla legge;
d) la dichiarazione di attenersi al
presente statuto, ai regolamenti
interni e alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi
sociali.
L'organo amministrativo accerta
l'esistenza dei requisiti e la
inesistenza delle cause di
incompatibilità di cui all'art. 7
delibera sulla domanda. L'eventuale
diniego di ammissione deve essere
adeguatamente motivato e comunicato
nei modi di legge. In tal caso si
potrà richiedere che sull'ammissione
si
pronunci
l'assemblea dei soci nei modi di
legge.
La delibera di ammissione diventerà
operativa e sarà annotata nel libro
dei soci dopo che da parte del nuovo
ammesso siano stati effettuati i
versamenti di cui al successivo art.
9. Trascorsi trenta giorni dalla
data di comunicazione
dell'ammissione senza che siano
stati effettuati detti versamenti la
delibera diventerà inefficace.
ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
Ciascun socio lavoratore instaura con la cooperativa un
rapporto associativo, dal quale gli derivano tutti i diritti
partecipativi
ed amministrativi previsti dalla
legge, ed un distinto rapporto di
lavoro. In considerazione della
peculiare posizione giuridica del
socio lavoratore e dal tipo di
rapporto instaurato discendono tutte
le conseguenze di ordine fiscale,
previdenziale e assicurativo.
I soci sono obbligati:
a) a versare e sottoscrivere la
quota sociale di cui al comma c)
del precedente art. 8, con le
modalità e nei termini di cui al
successivo art. 15;
b) a versare il sovrapprezzo
eventualmente determinato
dall’Assemblea, su proposta degli
amministratori;
b) a versare la tassa di ammissione,
il cui ammontare verrà determinato
dall'organo amministrativo per
ciascun esercizio sociale, tenuto
conto delle riserve patrimoniali
risultanti dall'ultimo bilancio
approvato;
c) ad osservare il presente
Statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali;
d) a partecipare all'attività
dell'impresa sociale ed in
particolare ad adempiere le
obbligazioni derivanti dai rapporti
mutualistici che si instaurano con
la cooperativa. Nella costituzione e
nella esecuzione dei rapporti
mutualistici dovrà essere rispettato
il principio di parità di
trattamento.
ART. 10) - RECESSO
La qualità di socio si perde per recesso. Oltre che nei casi
previsti dalla legge può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per
l’ammissione;
b) che non sia più in grado di
partecipare al raggiungimento degli
scopi sociali.
Spetta all'organo amministrativo
constatare se ricorrono i
presupposti che, a norma di legge e
del presente statuto, legittimino il
recesso e provvedere in conseguenza
nell'interesse della società.
Il recesso va esercitato nei modi di
legge e ha effetto quanto al
rapporto associativo con la
comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda. Per i
rapporti mutualistici il recesso ha
effetto, in ogni caso, con la
chiusura dell'esercizio in corso.
Il socio che recede si impegna a non
svolgere attività concorrenziali con
quelle svolte dalla cooperativa per
un periodo di trecentosessantacinque
giorni, sia personalmente che
attraverso partecipazione in società
di qualunque tipo.
ART. 11) - ESCLUSIONE
La qualità di socio si perde per esclusione. Oltre che nei
casi previsti dalla legge può essere escluso dall'organo
amministrativo il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per
l'ammissione;
b) che non sia più in grado di
concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali;
c) che svolga attività concorrente o
in contrasto con quella della
cooperativa;
d) che non osservi le disposizioni
del presente statuto, dei
regolamenti interni, le
deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali;
e) che, senza giustificati motivi,
non adempia puntualmente agli
obblighi assunti a qualunque titolo
verso la società.
Nei casi indicati alle lettere d) ed
e) il socio inadempiente deve essere
invitato, a mezzo di lettera
raccomandata, a mettersi in regola e
l'esclusione potrà aver luogo solo
trascorsi trenta giorni dal detto
invito e sempre che il socio si
mantenga inadempiente.
Il socio escluso non potrà svolgere
attività concorrenziali con quelle
svolte dalla cooperativa per un
periodo di trecentosessantacinque
giorni, sia personalmente che
attraverso partecipazione in società
di qualunque tipo.
ART. 12) - DECESSO DEL SOCIO
La qualità di socio si perde per causa di morte. Nel caso di
decesso di un socio, gli eredi o legatari possono subentrare
nella di lui quota sociale purchè posseggano i requisiti per
l'ammissione. Essi, entro trecentosessantacinque giorni
dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro
che assumerà la qualifica di socio o che li rappresenterà di
fronte alla società.
ART. 13)
RIMBORSO DELLA QUOTA
Il socio receduto o escluso, o gli eredi o legatari del
socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo
precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale
delle somme versate a titolo di quota di capitale sociale,
oppure della minore somma, per perdite imputabili al
capitale, risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si
verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La domanda
del rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata
entro il termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto
sociale a pena di decadenza.
TITOLO III
ART. 14) - PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale che è
variabile e formato da un numero
illimitato di quote, ciascuna di
valore nominale non inferiore ad
euro 25,00 (venticinque) e non
superiore ad euro 500,00
(cinquecento). Ove la legge non
preveda diversamente, nessun socio
può avere un numero di quote il cui
valore complessivo sia superiore a
euro 100.000,00 (centomila). Le
quote sono sempre nominative e non
possono essere sottoposte a pegno,
usufrutto e a vincoli di qualsiasi
genere.
b) dalla riserva legale, formata con
le quote degli utili annuali ad essa
destinate ai sensi dell'art.
2545-quater e con le quote
eventualmente non rimborsate ai soci
receduti, esclusi ed agli eredi dei
soci defunti nonchè con le tasse di
ammissione;
c) da eventuali riserve
straordinarie, costituite sia
mediante devoluzioni di parte degli
utili disponibili sia con proventi
straordinari.
Le riserve non possono essere
ripartite fra i soci durante la vita
sociale e saranno destinate, in sede
di liquidazione della società, ai
fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione.
Per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la Società con il suo
patrimonio e in via sussidiaria i
soci nei limiti delle quote
sottoscritte.
ART. 15) - VERSAMENTI
Le quote sottoscritte e l'eventuale
sovraprezzo
potranno essere versate a rate e
precisamente:
a) almeno il cinquanta per cento
dell'importo all'atto della
sottoscrizione;
b) il rimanente nei termini e con le
modalità da stabilirsi dall'organo
amministrativo.
ART. 16) - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo
amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo
esatto inventario, entrambi da compilarsi con criteri di
oculata prudenza, e provvede inoltre alla redazione della
relazione al bilancio nella quale dovranno essere indicati
specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento dello scopo mutualistico e quant'altro
richiesto dalla legge.
ART. 17) - UTILI
Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno, in
sede di approvazione dello stesso, così ripartiti:
a) almeno il 30% (trenta per cento)
al fondo di riserva legale;
b) il 3% (tre per cento) ai fondi
mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione;
L'assemblea inoltre potrà destinare,
nel rispetto di quanto previsto al
2° comma dell'art. 2545-quinquies,
gli utili residui:
a) all'erogazione di un dividendo a
soci, che non potrà, in ogni caso,
superare l'interesse massimo dei
buoni postali fruttiferi, aumentato
di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
b) a riserva straordinaria;
c) a fini mutualistici.
ART. 18) - RISTORNI
In
sede di approvazione del bilancio, su proposta degli
amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione
dei
ristorni
ai soci. Tale ripartizione,
proporzionalmente alla quantità e
qualità degli scambi mutualistici, è
realizzata secondo i criteri fissati
in apposito regolamento.
ART. 19) - ACQUISTO E CESSIONE DELLE QUOTE
Gli amministratori possono acquistare quote della società
purchè sussistano le condizioni di
cui al secondo comma dell'art. 2545-quinquies
c.c. e nei limiti previsti dall'art.
2529 c.c.
Le quote non possono essere cedute
senza l'autorizzazione dell'organo
amministrativo. Il provvedimento che
nega al socio l'autorizzazione deve
essere motivato.
TITOLO IV
ART. 20) - ORGANI SOCIALI
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) l'Amministratore Unico;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) Organo Amministrativo
pluripersonale
di natura non collegiale;
e) il Collegio Sindacale.
ART. 21) - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea dei soci:
1) approva il bilancio;
2) provvede alla nomina delle
cariche sociali e ne determina i
poteri e l'eventuale compenso;
3) tratta tutti gli altri oggetti
attinenti alla gestione sociale,
indicati nell'ordine del giorno;
4) delibera l'eventuale
responsabilità degli amministratori
e dei sindaci;
5) delibera su tutte le materie
riservate alla sua competenza dalla
legge e dal presente statuto, ad
eccezione di quelle che la legge
riserva inderogabilmente agli
amministratori.
6) decide, inoltre, sugli argomenti
che uno o più amministratori o tanti
soci che rappresentano almeno un
terzo
ai soci. Tale ripartizione,
proporzionalmente alla quantità e
qualità degli scambi mutualistici, è
realizzata secondo i criteri fissati
in apposito regolamento.
ART. 22) - CONVOCAZIONE
Le Assemblee dei soci sono generali e sono tenute, di
regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione
dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel
territorio dello Stato. La loro
convocazione deve effettuarsi
mediante avviso,
contenente l'ordine
del giorno, il luogo, la data e
l'ora della prima e della seconda
convocazione che non potrà aver
luogo nello stesso giorno fissato
per la prima, inviato ai soci,
tramite raccomandata postale o a
mano, telegramma o altri idonei
sistemi di convocazione tra cui la
posta elettronica, almeno otto
giorni prima dell'adunanza, nel
domicilio risultante dal libro dei
soci, ed affisso nella sede sociale
almeno otto giorni prima di quello
fissato per l'assemblea. In mancanza
dell'adempimento della suddetta
formalità l'assemblea si reputa
validamente costituita quando siano
presenti o rappresentati tutti i
soci e tutti gli amministratori.
L'assemblea è convocata dall'organo
amministrativo almeno una volta
l'anno, entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio
sociale ovvero entro centottanta
giorni qualora gravi esigenze lo
richiedano nei limiti ed alle condizioni
previste dall’art. 2364, 2° comma
c.c.: in quest’ultimo caso peraltro
gli amministratori devono segnalare
nella loro relazione (o nella nota
integrativa in caso di bilancio
redatto in forma abbreviata) le
ragioni della dilazione.
ART. 23) - VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e siano
in regola con i pagamenti delle
quote sociali. Ogni socio ha un solo
voto, qualunque sia il valore della
quota posseduta. Il socio può farsi
rappresentare nell'assemblea da un
altro socio, non amministratore nè
sindaco, che abbia diritto al voto,
mediante delega scritta; ogni socio
delegato non può rappresentare più
di cinque soci. Le deleghe debbono
essere menzionate nel verbale di
assemblea e conservate fra gli atti
sociali.
Per le votazioni si procederà
normalmente con il sistema della
alzata di mano a meno che la
maggioranza non richieda l'appello
nominale. La nomina alle cariche
sociali può avvenire per
acclamazione se nessun socio si
oppone. Il verbale deve identificare
i soci favorevoli, astenuti o
dissenzienti.
ART. 24) - VALIDITA' ASSEMBLEE
Le decisioni dei soci debbono essere sempre adottate
mediante deliberazione assembleare..
L'assemblea è regolarmente
costituita quando siano presenti o
rappresentati tanti soci che
rappresentino almeno la metà dei
voti spettanti ai soci e le
deliberazioni sono adottate a
maggioranza assoluta.
Per le modificazioni dell'atto
costitutivo, per lo scioglimento
anticipato della Cooperativa e per
la nomina e attribuzione dei poteri
ai liquidatori è necessario il voto
favorevole della metà dei soci
aventi diritto di voto.
ART. 25) - PRESIDENZA ASSEMBLEA
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o
Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza
dal Vice Presidente, in assenza di questi,
dall'Amministratore più anziano presente o da un socio
designato dall'assemblea stessa.
Le deliberazioni devono risultare da
verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario nominato
dall'assemblea, che può essere anche
non socio. In caso di assemblea dei
soci per modifica dell'atto
costitutivo il verbale deve essere
redatto da un Notaio.
ART. 26) - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE
La Cooperativa può essere alternativamente amministrata::
- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione;
- da un Organo Amministrativo
pluripersonale
di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via
congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito all'atto
di nomina..
L'assemblea dei soci sceglie quale
sistema di amministrazione adottare.
Gli amministratori possono essere
anche non soci e durano in carica
fino a revoca o dimissioni o fino a
quando l'assemblea non decida di
modificare o il numero degli
amministratori o di nominare
l'Amministratore Unico in luogo del
Consiglio di Amministrazione o il
Consiglio di Amministrazione in
luogo dell'Amministratore Unico.
Il Consiglio di Amministrazione, se
nominato, si compone da tre a sette
membri. La maggioranza degli
amministratori deve essere scelta
tra i soci
cooperatori.
Essi non hanno diritto a
retribuzione, salvo che non lo
deliberi l'assemblea la quale può
stabilire anche che vengano concessi
loro gettoni di presenza. Ai
Consiglieri spetta il rimborso delle
spese sostenute per conto della
società e nell'esercizio delle loro
mansioni. Il Consiglio elegge nel
suo seno il Presidente, se questo
non è nominato dall'assemblea, ed
eventualmente il Vice Presidente. Il
consiglio di amministrazione può
delegare parte delle proprie
attribuzioni ad uno o più dei suoi
membri con la qualifica di
Amministratori Delegati,
determinando il contenuto e i limiti
della delega. Non possono, in ogni
caso, essere delegate le
attribuzioni indicate nell'articolo
2381 c.c., nell'articolo 2544 e
quelle non delegabili previste dalle
altre leggi vigenti. Le cariche di
Presidente e di amministratore
delegato sono cumulabili. Il
Consiglio di Amministrazione è
convocato dal Presidente ogni
qualvolta ne ravvisi la necessità
oppure quando ne sia fatta domanda
scritta da almeno due consiglieri o
dal Collegio Sindacale. La
convocazione è
fatta a mezzo lettera
raccomandata, da spedirsi non meno
di cinque giorni prima della
riunione e, nei casi urgenti a mezzo
di messo o telegramma in modo che i
consiglieri ed i sindaci effettivi
ne siano informati almeno un giorno
prima della riunione. Per la
validità delle deliberazioni del
Consiglio è necessaria la presenza
della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti.
ART. 27) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione
della società senza eccezione di sorta e gli sono conferite
tutte le facoltà per il raggiungimento e l'attuazione
dell'oggetto sociale che non siano per legge in modo
inderogabile riservati all'assemblea.
L'organo amministrativo avrà quindi,
a titolo esemplificativo, la facoltà
di:
- curare l'esecuzione dei deliberati
dell'assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare eventuali regolamenti
interni;
- stipulare tutti gli atti e
contratti attinenti alla attività
sociale, compresi acquisti, vendite
e permute di beni mobili ed immobili
e di diritti reali;
- consentire iscrizioni e
cancellazioni ipotecarie;
- rinunziare ad ipoteche legali;
- compiere ogni e qualsiasi
operazione presso Istituti di
Credito di Diritto Pubblico o
privato, aprire, utilizzare,
estinguere conti correnti bancari, e
compiere qualsiasi operazione di
banca, stipulare contratti di mutuo,
concedendo
tutte le garanzie anche ipotecarie,
cedere, accettare, avallare scontare
e quietanzare crediti ed effetti
cambiari e
cartolari
in genere, concorrere a gare di
appalto per opere e servizi inerenti
l'attività sociale e stipulare i
relativi contratti;
- costituire o aderire ad
associazioni temporanee tra imprese
(A.T.I.) per lo svolgimento di
attività similari connesse o
coordinate a quella svolta dalla
cooperativa limitatamente al periodo
necessario per il suo compimento;
- stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o
privati fare transazioni e compromessi in arbitri e
amichevoli compositori.
Inoltre dovrà deliberare circa l'ammissione, il recesso e
l'esclusione dei soci nonchè assumere decisioni che incidono
sui rapporti mutualistici con i soci.
ART. 28) - FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE
La firma e la rappresentanza della società di fronte ai
terzi ed in giudizio compete all'Amministratore Unico, a
ciascuno degli Amministratori con poteri disgiunti o
agli Amministratori con poteri congiunti, al Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o
impedimento al Vice Presidente e agli eventuali
Amministratori delegati nei limiti determinati dal Consiglio
di Amministrazione.
ART. 29) - CONTROLLO SOCIALE
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
ad avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento
degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i
documenti relativi all'amministrazione.
ART. 30) - COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e
due supplenti, soci o non soci. Almeno un membro effettivo
ed un supplente devono essere scelti tra i revisori
contabili, , i restanti membri possono essere scelti i
soggetti di cui all'art. 2397 c.c. Essi sono nominati per la
prima volta nell'atto costitutivo e successivamente
dall'assemblea la quale nomina anche il Presidente del
Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica per tre
esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
Collegio è stato ricostituito. Essi hanno diritto ad una
retribuzione che deve essere fissata all'atto della nomina
per tutta la durata della carica.
La nomina del Collegio Sindacale è
obbligatoria solo nei casi previsti
dalla legge.
ART. 31) - FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della
società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente
statuto, ed esercita, nei casi previsti dalla legge, il
controllo contabile sulla società accertando la regolare
tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e
del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili. Inoltre i Sindaci partecipano
alle riunioni dell'organo amministrativo, alle assemblee dei
soci e a quelle del Comitato Esecutivo, se nominato, ed
assolvono a tutte le altre funzioni i
attribuitegli
dalla legge, in particolare possono
in ogni momento provvedere, anche
individualmente, ad atti di
ispezione e controllo. Essi debbono
riunirsi almeno ogni centottanta
giorni, di tali riunioni deve
redigersi apposito verbale che verrà
trascritto nell'apposito libro
sociale.
In mancanza del Collegio Sindacale
il controllo contabile può essere
affidato ad un revisore contabile
eletto dall'assemblea dei soci che
all'atto della nomina ne fisserà la
retribuzione per tutta la durata
della carica.
TITOLO V
ART. 32) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La società si scioglie per le cause indicate ai numeri
1),2),3),5),6) e 7) dell'art. 2484 4 c.c., nonchè per
la perdita di capitale sociale.
L'assemblea, che dichiara lo
scioglimento della società, nominerà
uno o più liquidatori, scegliendoli
preferibilmente fra i soci,
determinandone i poteri e le
retribuzioni.
Il patrimonio sociale residuo,
risultante dal bilancio di
liquidazione, previo rimborso ai
soci del capitale versato e dei
dividendi eventualmente maturati,
nei limiti di cui all'art.17, dovrà
essere devoluto ai fondi
mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione di cui
all'art. ll della legge n. 59 del 31
gennaio 1992. Le clausole di cui
sopra potranno essere modificate con
le maggioranze previste per
l’assemblea straordinaria.
ART. 33) - REGOLAMENTI INTERNI
Per meglio disciplinare il funzionamento tecnico ed
amministrativo della società, il Consiglio di
Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni
sottoponendoli
successivamente all'approvazione dei soci riuniti in
assemblea, ma con le maggioranze previste dall'assemblea
straordinaria.
ART. 34) - DISPOSIZIONI GENERALI
La società verrà iscritta nell'apposito Albo delle società
cooperative a mutualità prevalente, presso il quale verranno
depositati annualmente i propri bilanci. Il numero di
iscrizione presso il suddetto Albo dovrà essere indicato
negli atti e nelle corrispondenza della cooperativa.
ART. 35) - CLAUSOLA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo
e dal presente statuto valgono le norme del vigente c.c. e
delle leggi speciali sulla cooperazione. |