
L'IMU - Imposta Municipale Unica, è stata introdotta
in sostituzione dell'ICI, essa trova applicazione a partire dall'anno 2012, ai sensi dell’art.13 – D.L. n. 121/2011. L'IMU colpisce, questa volta, anche la prima casa, mentre l'ICI dal 2008 era esente
sull'Immobile come prima casa.
Questa nuova imposta, ha come base imponibile, l'Immobile iscritto nel catasto edilizio urbano; nel caso di unica unità immobiliare e quindi come prima casa, si devono riscontrare in maniera inderogabile due requisiti, ai sensi
del 2° comma dell'art.12 del D.L. n.201/2011, "il possessore e il nucleo familiare devono dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente", ci devono essere quindi due requisiti di cui uno soggettivo - dimorare
abitualmente nell'immobile, l'atro oggettivo - iscrizione all'anagrafe, quindi unica unità Immobiliare.
L'IMU sostituisce l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, sugli immobile non locati - ICI.
Soggetti obbligati al pagamento :
- proprietari di immobili, terreni ed aree edificabili;
- titolari di diritti reali di godimento (usufrutto);
- utilizzatori di beni immobili su contratto di locazione finanziaria (leasing).
Oggetto dell'imposta :
- fabbricati (ivi compresi la prima casa);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Base imponibile :
Ovviamente bisogna conoscere il valore catastale del bene, la rendita catastale evidenziata nell’atto notarile, potrebbe essere, nel tempo, stata variata quindi conviene richiedere un certificato all'Agenzia del Territorio
più che mai aggiornato, collegandosi al sito www.agenziaterritorio.it, dopo aver ricevuto il nuovo valore della rendita catastale,, la stessa dovrà essere moltiplicata per il 5% così risulterà rivalutata, e successivamente
si dovrà applicare un moltiplicatore fisso e cioè:
- 160 - fabbricati classificati nel gruppo catastale "A" con annessi box, garage e magazzini - C/2, C/6, C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 - fabbricati classificati nel gruppo catastale "B" e con annessi laboratori artigiani - C/3, C/4 e C/5;
- 80 - fabbricati classificati nella categoria A/10 e D/5, uffici, istituti di credito, assicurazioni;
- 60 - fabbricati classificati nel gruppo "D" con esclusione della categoria catastale D/5;
- 55 - fabbricati classificati nella categoria C/1 - negozi.
La base imponibile è ridotta al 50% soltanto per i fabbricati inagibili, inabitabili e di interesse storico.
Aliquote :
Il pagamento è differenziato, per ora come primo acconto, entro il 16 giugno:
- 0,4% - abitazione principale e pertinenze con aliquota ridotta, per pertinenze devono intendersi quelle inserite nei codici catastali C/2, C/6 e C/7 (box, garage, magazzini, posti auto) nella misura di una singola unità
per ciascuna categoria catastale, l’intero versamento va a beneficio del Comune;
- 0,76% - per gli immobili locati o a disposizione con aliquota ordinaria, il versamento andrà suddiviso al 50% tra Comune e Stato.
Detrazioni :
Per l’abitazione principale viene dedotta la somma pari ad € 200 da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto e un’ulteriore pari ad € 50, per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26
anni e per un massimo di 8 figli.
Versamento :
il versamento dovrà essere effettuato soltanto attraverso il modello F24 entro:
- 16/06/2012 – prima rata prorogata al 18/06/2012;
- 16/12/2012 – seconda rata prorogata al 17/12/2012.
I titolari di Partita Iva dovranno obbligatoriamente effettuare il pagamento attraverso il metodo home banking o tramite intermediario abilitato, mentre gli altri contribuenti potranno effettuare il pagamento sia in posta che
in banca oppure il metodo home banking.
Codici tributo :
Ovviamente per il versamento dell’imposta si dovrà fare riferimento ai sotto elencati codici:
- 3912 – abitazione principale e pertinenze con versamento diretto al Comune;
- 3913 – fabbricati rurali ad uso strumentali con versamento diretto al Comune;
- 3914 – terreni agricoli con versamento diretto al Comune;
- 3915 – terreni agricoli con versamento diretto allo Stato;
- 3916 – aree fabbricabili con versamento diretto al Comune;
- 3917 – aree fabbricabili con versamento diretto al Stato;
- 3918 – altri fabbricati (locati e/o a disposizione) con versamento diretto al Comune;
- 3919 – altri fabbricati (locati e/o a disposizione) con versamento diretto al Stato.
Si auspica che il Ministero, attraverso l’Agenzia delle Entrate, renda nota l’attesa circolare esplicativa sull’IMU per maggiori riscontri su casi particolari, con un’eventuale proroga sul versamento
della prima rata.
Prof. Francesco Paolo Cirillo Professore a contratto Università degli Studi di Napoli "Parthenope" Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti
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