Il Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0), convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto
l'obbligo di adozione della posta elettronica certificata (PEC) anche alle imprese individuali. La PEC andrà comunicata al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza entro il 30 giugno 2013. Si
ricorda, che tale obbligo è stato già introdotto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 per le imprese costituite in forma societaria, per i professionisti iscritti in Albi ed elenchi e per le Amministrazioni Pubbliche.
Con l'approvazione del c.d. "Decreto crescita 2.0"; tale obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali; di conseguenza, le imprese individuali che si sono iscritte al Registro delle Imprese e/o all'Albo delle imprese
artigiane successivamente al 20 Ottobre 2012, sono obbligate a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, prima della loro iscrizione, in assenza del quale la richiesta di iscrizione verrà sospesa, con l'invito
all'integrazione della domanda.
La novità è dettata dall'art. 5 che prevede che al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti
in modalità telematica, venga istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico dell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata,
ovvero il cosiddetto INI-PEC.
L'Indice nazionale sarà realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, e la consultazione dell'INI-PEC sarà accessibile alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite collegamento internet e senza alcuna necessità di autenticazione.
La mancata comunicazione al
Registro delle Imprese della PEC, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2630 del Codice Civile, da un minimo di 34,33 € ad un massimo di 1032,00 € |